Normativa e prassi

14 Maggio 2020

Invio tardivo fatture immediate: festa o non festa è sanzionato

La trasmissione al sistema d’interscambio (Sdi) della fattura immediata, eseguita oltre il dodicesimo giorno dall’effettuazione dell’operazione – come stabilisce l’articolo 21 del decreto Iva – ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da 250 a 2mila euro per ciascuna operazione tardivamente documentata. Un po’ meno se si sfruttano gli sconti del  ravvedimento operoso.
 
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 129 del 14 maggio 2020, arrivando alla conclusione che, a tale tipologia di adempimento, non è possibile applicare la disposizione normativa, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” (articolo 7, lettera h), Dl n. 70/2011).
L’istante, infatti, avendo inviato in ritardo tramite Sdi fatture immediate del 31 dicembre 2019, e precisamente il giorno successivo allo scadere del dodicesimo, in quanto il 12 gennaio era festivo, riteneva possibile “emendare” l’intempestività senza sanzioni, applicando la norma del 2011.
 
Come in sintesi anticipato, per l’Agenzia non è così, perché la disposizione in argomento riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica) è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo). Pertanto, ai tempi di trasmissione dei documenti contabili in questione, si applica il comma 4 dell’articolo 21 del decreto Iva.
In particolare, da questa disposizione si ricava che la fattura deve riportare la data di effettuazione delle operazioni ed essere emessa entro dodici giorni da questa.
 
Nel caso di fatture elettroniche, attratte nel perimetro dell’articolo 21, il chiarimento è contenuto nella circolare n. 14/2019, nella quale è stato precisato che “la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite Sdi”. In tale circostanza nel documento deve essere indicata la data dell’operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo Sdi all’atto della trasmissione del file al sistema.
 
Tanto premesso, è evidente che al caso prospettato, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997. Per la precisione, quella stabilita nel comma 1, ultimo periodo stesso articolo, fissata tra i 250 e i 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
 
Il contribuente, comunque, potrà ridurre la penalità avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13, del Dlgs n. 472/1997.

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