In questo approfondimento analizzeremo l’imposta di registro sulle locazioni immobiliari: quando è dovuta, in che misura (aliquota), i tempi e le modalità di versamento, le sanzioni in caso di ritardato oppure omesso versamento e le agevolazioni fiscali previste.

Le Aliquote

La misura dell’Imposta di Commercialista Firenze – Imposta di Registro Registro varia in base alla tipologia di immobile oggetto di locazione, infatti, dobbiamo distinguere tra:

  • IMMOBILI AD USO ABITATIVO
    In questo caso si deve pagare l’imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo.
  • IMMOBILI STRUMENTALI
    In questo caso abbiamo l’aliquota dell’1% per le locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva, mentre se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2%.
  • FONDI RUSTICI
    In questo caso l’aliquota è dello 0,50% e non può essere inferiore alla misura fissa di € 67,00.

Cessione

In caso di cessione del contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di € 67,00, se è previsto un corrispettivo per la cessione allora si applica il 2% di tale importo. In ogni caso, l’imposta dovuta non può essere inferiore a € 67,00.

Risoluzione

Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di € 67,00.

Proroga

La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo l’imposta per la singola annualità oppure per l’intero periodo di durata della proroga.

Modalità di versamento

L’imposta di registro va pagata prima di presentare la registrazione del contratto, si paga presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale. Deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, in ogni caso, prima della richiesta di registrazione.

Inoltre, l’imposta di registro deve essere arrotondata all’unità di euro per eccesso o per difetto in base al superamento o meno dei 50 centesimi.

Il pagamento, se non previsto diversamente dal contratto, spetta in parti uguali al locatore ed al conduttore, in ogni caso entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento può avvenire:

  • Ogni anno
    In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2% a ciascuna annualità e tenendo conto degli eventuali aumenti ISTAT applicati.
  • In unica soluzione
    In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2% all’importo pattuito per l’intera durata del contratto. Utilizzando questa ipotesi si ha diritto ad una detrazione dell’imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Principali Codici Tributo

Tipologia Imposta Codice F23 (VECCHIO) Codice F24 ELIDE
Registrazione nuovo contratto 2% * 115T 1500
Registrazione nuovo contratto (intero periodo) 2% * 107T
Rinnovo Annuale (pagamenti successivi) 2% * 112T 1501
Proroga 2% * 114T 1504
Cessione (Pagamento Annuale) 2% * 109T 1502
Cessione (Pagamento Unico) € 67,00 * 110T
Risoluzione € 67,00 * 113T 1503

* Vedi Casi particolari nei dettagli delle aliquote

Sanzioni e Interessi

L’omessa registrazione del contratto, l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono alcuni esempi delle violazioni di carattere fiscale che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.

  • Tardiva registrazione del contratto di locazione
    I contratti di locazione devono essere registrati entro 30gg della data di stipula del contratto. Se il contratto viene registrato dopo tale data, oltre all’imposta di registro dovuta, sono dovuti la sanzione e gli interessi legali previsti per legge.L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di stipula e la data di registrazione.

    Ritardo Sanzione Codice F24 ELIDE Modello F23
    Entro 90 giorni 13,33% 1507  671T
    Entro l’anno 15% 1507 671T
    Entro 2 anni 17,14% 1507 671T
    Oltre 2 anni 20% 1507 671T

    Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 1508 del nuovo modello F24 ELIDE (codice 731T nel vecchio modello F23).

    In caso di opzione per la cedolare secca la sanzione va calcolata sull’imposta determinata sulla base del canone dovuto l’intero periodo di durata del contratto.

  • Tardivo pagamento delle annualità successive
    Il pagamento dell’imposta di registro per le annualità successive deve essere effettuato entro 30 giorni dalla cadenza annuale del contratto di locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all’imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data della cadenza annuale e la data di versamento dell’imposta. Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 si applicano le seguenti sanzioni:

    Ritardo Sanzione Codice F24 ELIDE Codice F23
    Entro 15 giorni (per ogni giorno) 0,1% 1509  671T
    Entro 30 giorni 1,5% 1509  671T
    Entro 90 giorni 1,67% 1509  671T
    Entro l’anno 3,75% 1509 671T
    Entro 2 anni 4,28% 1509 671T
    Oltre i 2 anni 5% 1509 671T
    Accertamento dell’Ufficio 30%

    Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 1510 del nuovo modello F24 ELIDE (codice 731T nel vecchio modello F23).

  • Tardiva registrazione della risoluzione del contratto
    Il pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata di un affitto deve essere fatta entro 30gg dalla nuova data di fine locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all’imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione e la data di versamento dell’imposta. Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 si applicano le seguenti sanzioni:

    Ritardo Sanzione Codice F23 Codice F24 ELIDE
    Entro 30 giorni 3% 671T
    Entro l’anno 3,75% 671T
    Oltre l’anno 30% 671T

    Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 731T.

Allegati al contratto

Da Luglio 2013 è obbligatorio allegare ad ogni contratto ad uso abitativo l’Attestazione di Prestazione Energetica dell’immobile, fatta da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui tale attestazione non venga allegata al contratto registrato il contratto è annullabile.

Ogni allegato comporta l’applicazione di un bollo da € 16,00, in questo specifico caso, se l’attestazione di prestazione energetica viene allegata con la firma in originale del tecnico l’imposta di bollo scende ad € 2,00.

Dato che la materia in oggetto è in continuo aggiornamento, per informazioni più dettagliate e precise si consiglia di contattare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza.