Normativa e prassi

14 Maggio 2020

Nuovi codici vengono alla ribalta e una causale va dritta in soffitta

Con la risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2020 vengono istituiti dei codici tributo specifici per la riscossione dell’Imi, a seguito della recente previsione normativa recata dall’articolo 1, comma 739 della legge di Bilancio 2020, che prevede, tra l’altro, ferma restando l’autonomia impositiva prevista per la provincia autonoma di Bolzano, l’applicazione delle norme relative alla legge provinciale n. 3/2014 sull’Imi.
In particolare, l’articolo 1 di tale legge della provincia autonoma di Bolzano ha istituito, a partire dal 2014, l’Imi, che sostituisce integralmente sul proprio territorio le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura di servizi indivisibili e l’articolo 13, comma 3, della stessa legge provinciale ne prevede il versamento mediante modello F24, con modalità dettate dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per poter effettuare il versamento tramite F24 delle somme dovute a titolo di Imi, la risoluzione n. 23/2020 istituisce i seguenti codici tributo:

“3980”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare su abitazione principale e relative pertinenze”
“3981”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali”
“3982”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per le aree fabbricabili”
“3983”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli altri fabbricati”
– “3984”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”
“3985”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – interessi”
“3986”, “IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – sanzioni”.

In sede di compilazione del modello F24 tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet delle Entrate; barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento; barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”; nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione decorre dal 18 maggio 2020.

Con la risoluzione n. 24/E, anch’essa del 14 maggio 2020, su richiesta dell’Inps, viene soppressa, con decorrenza immediata, la causale contributo istituita con la risoluzione n. 85/E del 3 luglio 2017 (vedi articolo “Quattro nuove causali contributo. Destinazione: tre enti e un fondo”) “Enb1”, “Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza Enbas”.

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