Attualità

6 Giugno 2023

Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente

Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Lo precisa l’Agenzia in una faq pubblicata oggi, 6 giugno 2023, sul proprio sito.

Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
  • il codice fiscale del condominio (se applicabile)
  • il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
  • la tipologia di intervento agevolato
  • l’anno di sostenimento della spesa
  • l’ammontare della spesa sostenuta
  • l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente

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