14 Maggio 2026
Aiuti di Stato in dichiarazione, l’Agenzia avvisa su eventuali anomalie
I contribuenti ricevono una comunicazione dettagliata e possono correggere spontaneamente con sanzioni ridotte eventuali inesattezze emerse dai modelli presentati per il periodo d’imposta 2022
L’Agenzia detta le istruzioni per rimediare a eventuali errori o incoerenze sui dati dichiarati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 per il periodo di imposta 2022. Il provvedimento del 14 maggio 2026 chiarisce come regolarizzare, usufruendo delle sanzioni ridotte previste in caso di adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
I contribuenti interessanti sono i beneficiari di aiuti di Stato o in regime “de minimis”, che hanno indicato gli stessi aiuti in modo errato o incoerente nelle dichiarazioni fiscali (modelli Redditi, Irap e 770) relative al periodo d’imposta 2022, che per questo non sono stati iscritti nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura.
Questi soggetti, spiega il provvedimento, riceveranno una comunicazione contenente i propri dati identificativi, gli estremi dell’atto, le dichiarazioni presentate nel 2022 e, soprattutto, i dati degli aiuti che non risultano registrati. L’obiettivo è consentire al contribuente di conoscere l’anomalia rilevata e correggerla prima di eventuali controlli, in linea con la strategia di compliance collaborativa.
Nel provvedimento, inoltre, l’Amministrazione indica le modalità per consultare le informazioni di dettaglio, per richiedere chiarimenti o per segnalare eventuali elementi non conosciuti dall’Amministrazione.
Dal punto di vista operativo, la comunicazione viene inviata direttamente al domicilio digitale del contribuente. Nello stesso tempo, è sempre disponibile nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”, garantendo così una doppia modalità di accesso e consultazione.
Il contribuente, dal canto suo, può intervenire. Infatti, anche tramite intermediario, può chiedere chiarimenti oppure segnalare inesattezze o elementi non considerati dall’Agenzia. Questa possibilità è coerente con il quadro normativo richiamato nella motivazione, che vede nella trasparenza e nello scambio di informazioni un elemento centrale per il corretto funzionamento del sistema degli aiuti pubblici.
Le modalità di regolarizzazione
Molte anomalie derivano dall’uso scorretto del codice “999” nel prospetto “Aiuti di Stato”. Questo codice ha una funzione residuale: serve solo per aiuti automatici non presenti nelle tabelle ufficiali. Se il contribuente lo ha utilizzato impropriamente, ad esempio per indicare un aiuto già codificato oppure un’agevolazione concessa da un’altra Amministrazione o che non è qualificabile come aiuto di Stato, deve verificare attentamente la correttezza della compilazione. Nei casi in cui l’aiuto è già previsto nelle tabelle, è necessario presentare una dichiarazione integrativa con il codice corretto.
Un altro gruppo di errori riguarda la compilazione di campi come il codice Ateco, il settore, la regione, il comune, la dimensione d’impresa o la tipologia di costi. Anche in queste situazioni è richiesta una dichiarazione integrativa con i dati corretti. Solo dopo questa correzione gli aiuti possono essere registrati nei sistemi ufficiali.
Ma perché la registrazione è essenziale? Le motivazioni al provvedimento ripercorrono la disciplina. Innanzitutto, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, garantisce il rispetto delle regole europee su trasparenza e cumulo degli aiuti. Inoltre, grazie all’interoperabilità con Sian e Sipa, copre anche i settori agricolo e della pesca. L’Agenzia delle entrate svolge un ruolo centrale, perché registra in modo massivo gli aiuti fiscali cosiddetti “automatici” e “semiautomatici” sulla base dei dati dichiarati (articolo 10 del regolamento approvato con il decreto interministeriale n. 115/2017). Tuttavia, questa registrazione avviene solo se i dati sono corretti e coerenti.
Se la mancata registrazione non dipende da questi errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, con gli interessi. Restano dovute anche le sanzioni, per le quali è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). In queste ipotesi, si applica la disciplina precedente alle modifiche apportate all’istituto dal Dlgs n. 87/2024, permettendo quindi un trattamento più favorevole per chi si attiva tempestivamente.
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