14 Maggio 2026
Tax free shopping, istruzioni per la validazione unica delle fatture
Dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli le regole del processo semplificato per il rimborso dell’Iva agli acquirenti extra Ue presso lo sportello di un intermediario
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la determinazione n. 248879 dello scorso 29 aprile pubblicata il 5 maggio, ha messo a punto, nell’ambito delle semplificazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in tema di tax free shopping, alcune istruzioni sulle modalità di validazione unica delle fatture rilasciate allo stesso acquirente extra Ue, al momento dell’uscita dal territorio doganale. In particolare, le regole riguardano i casi in cui il processo sia attivato dal cessionario presso gli sportelli gestiti da uno degli intermediari incaricati del rimborso dell’Iva. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026.
Il riferimento è allo speciale regime fiscale di cui usufruiscono in primo luogo i turisti, secondo cui le vendite di beni a clienti con domicilio o residenza fuori dei confini dell’Unione europea, per un importo complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 70 euro, destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali fuori dai confini Ue, possano essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater del decreto Iva). Nel caso in cui il cedente non applichi l’agevolazione, il viaggiatore può chiedere il rimborso dell’Iva pagata. L’imposta sarà restituita dall’esercente stesso, quest’ultimo, a sua volta, potrà recuperare il tributo tramite annotazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del decreto Iva).
La validazione unica della legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 (commi comma 934 e comma 935, legge 199/2025), come anticipato, ha snellito la procedura di accesso al trattamento di favore. In particolare, da un lato, ha introdotto la possibilità di semplificare le procedure di rimborso attraverso l’introduzione di un processo di validazione unico delle fatture intestate allo stesso cessionario al momento dell’uscita dal territorio doganale e, dall’altro, ha esteso da quattro a sei mesi il termine entro cui il cliente extra Ue deve restituire al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale (vedi “Tax free shopping, con il Bilancio rimborsi più facili e rapidi”).
Le istruzioni delle Dogane
Partendo da questo nuovo quadro normativo, le Dogane, in accordo con l’Agenzia delle entrate, con la determinazione in esame, ha definito le modalità operative per realizzare la validazione unica, inserendola, in pratica, nel sistema già esistente della fatturazione elettronica obbligatoria per il tax free shopping e nell’infrastruttura tecnologica Otello 2.0. Quest’ultimo, già pienamente operativo sull’intero territorio nazionale, assicura l’interoperabilità tra i dati delle fatture e i controlli doganali e costituisce la base tecnica su cui si innesta il nuovo modello di gestione unitaria delle validazioni.
L’Adm ricorda che un processo di validazione unica è già tecnicamente esistente e può essere attivato dal cessionario al momento della partenza ma esclusivamente presso gli sportelli doganali o tramite l’applicazione dedicata “VatRefund”.
La determinazione del 29 aprile definisce, invece, il perimetro applicativo della procedura nel caso in cui il processo di attivazione unica venga attivato presso gli sportelli di uno degli intermediari incaricati del rimborso Iva. Specifica, inoltre, che sono escluse dal meccanismo semplificato le fatture emesse da cedenti stabiliti in altri Paesi Ue, limitando, quindi, l’ambito di applicazione del sistema di validazione aggregato alle operazioni rilevanti realizzate all’interno dello Stato.
L’Adm precisa che ai fini dell’applicazione del sistema in esame è essenziale che cessionari e cedenti siano disposti ad accettare la condivisione e il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali relativi anche a operazioni seguite da intermediari diversi. Per questo, la determinazione stabilisce che l’attivazione del processo sia subordinata all’acquisizione preventiva di un consenso esplicito e reciproco non solo da parte del cessionario, ma anche dei cedenti e degli intermediari coinvolti. L’Agenzia delle dogane fornisce a tal fine un servizio di interoperabilità volto a garantire modalità uniformi di esecuzione del processo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
È anche necessario che gli intermediari aderiscano volontariamente al sistema e manifestino una reciproca disponibilità a operare secondo questa modalità. Di conseguenza, il processo è operativo esclusivamente all’interno dei circuiti costituiti da soggetti che abbiano formalizzato tale adesione, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Infine, la determinazione stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026.
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