Attualità

13 Maggio 2026

Bonus aggiuntivo Zes unica 2025: domande entro il 15 maggio

Ultimi giorni per trasmettere la comunicazione telematica. L’adempimento è necessario per ottenere il credito d’imposta integrativo per gli investimenti effettuati l’anno scorso

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale per il Mezzogiorno nell’anno 2025 hanno ancora qualche giorno per richiedere il credito d’imposta Zes unica aggiuntivo stanziato dalla legge di Bilancio 2026.  La finestra temporale, aperta lo scorso 15 aprile, si chiude, infatti, il 15 maggio. Entro tale data è necessario concludere l’invio, avvalendosi del modello e dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Possono accedervi le imprese che avevano validamente presentato la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 senza fruire del tax credit Transizione 5.0 sugli stessi investimenti (vedi articolo Credito d’imposta Zes unica 2025: richieste del bonus aggiuntivo al via).

Il quadro di riferimento: modello e regole operative

Il modello da utilizzare e le relative istruzioni sono stati approvati dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 16 febbraio 2026, che disciplina anche le modalità di trasmissione telematica. La comunicazione va inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato. Sul sito istituzionale è disponibile il software per la compilazione del modello.

Il beneficio base della Zes unica
Ricordiamo che il credito d’imposta Zes unica è previsto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023 a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica.

Inizialmente previsto per il periodo d’imposta 2024, il beneficio è stato poi esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. L’ultima legge di bilancio ne ha ulteriormente ampliato la portata agli investimenti effettuati al triennio 2026-2028 (per le regole sulla fruizione del credito d’imposta relativamente agli investimenti del 2026 vedi l’articolo “Proroga crediti Zes unica e Zls: approvate le nuove comunicazioni”).

La cosiddetta “Zes unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Tfue (in materia di aiuti di stato) e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Dal 20 novembre 2025 all’Abruzzo si sono aggiunte anche le regioni Marche e Umbria, che potranno fruire del credito di imposta Zes unica a partire dal 2026.

Il contributo aggiuntivo: come si calcola
Nel 2025, le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica sono state chiamate a trasmettere, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre dello stesso anno.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, l’Agenzia delle entrate ha determinato, con provvedimento del 12 dicembre 2025, la percentuale effettivamente fruibile del credito Zes unica 2025, fissandola al 60,3811 per cento.

L’intervento della legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, della legge n. 199/2025) ha poi previsto un contributo integrativo destinato alle stesse imprese pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025.

Condizione per l’accesso al credito aggiuntivo è che i destinatari non abbiano beneficiato, per gli stessi investimenti, del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024 (credito d’imposta “Transizione 5.0”). Per l’accesso all’integrazione è infatti richiesta un’apposita dichiarazione in questo senso, sotto responsabilità personale e penale ai sensi del Dpr n. 445/2000.

Platea e vincoli per il beneficio aggiuntivo
La comunicazione per il credito aggiuntivo può essere inviata solo dalle imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa per il credito Zes unica 2025 dal 18 novembre al 2 dicembre 2025. 

Un aspetto operativo rilevante riguarda le rideterminazioni: se, dopo l’invio della comunicazione integrativa, l’impresa ha conseguito altre agevolazioni che incidono sull’ammontare del credito Zes unica 2025, nella nuova comunicazione deve essere indicato l’importo del credito ridotto (rideterminato in diminuzione), così da consentire il calcolo corretto dell’integrazione.

Invio telematico, ricevute e casi di scarto
L’invio è consentito esclusivamente tramite i canali telematici, direttamente o tramite intermediario abilitato, nel periodo 15 aprile–15 maggio 2026.  A seguito della trasmissione, viene rilasciata una ricevuta entro cinque giorni, che attesta presa in carico oppure scarto con motivazioni.

È prevista anche una “salvaguardia” per gli invii a ridosso della scadenza: è considerata tempestiva la comunicazione trasmessa il 15 maggio o nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi (20 maggio).  La ritrasmissione nei cinque giorni non è invece ammessa quando lo scarto riguarda l’intero file (ad esempio per file non elaborabile o autenticazione non riconosciuta).

Nel medesimo periodo è possibile inviare una comunicazione sostitutiva (l’ultima valida sostituisce le precedenti) oppure procedere con annullamento, che comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo.

Utilizzo del credito nel 2026: F24 e vincoli temporali
Il credito aggiuntivo è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.  All’agevolazione non si applica il limite annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

In ogni caso l’utilizzo decorre non prima del rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.

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