Normativa e prassi

12 Maggio 2026

Concordato preventivo biennale, criteri aggiornati per la proposta

Tra le circostanze eccezionali che possono determinare la cessazione, verranno considerati anche gli impatti economici legati all’aumento dei prezzi legato all’attuale situazione geopolitica

Concordato preventivo biennale: approvata la metodologia con cui l’Agenzia delle entrate elabora la proposta per i contribuenti che applicano gli Isa nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Questo – a ribadirlo è il decreto ministeriale dell’11 maggio 2026 del viceministro dell’Economia e delle Finanze, online sul sito Df – anche per tenere conto dello scenario macroeconomico del nuovo biennio 2026-2027.

Il provvedimento normativo, in sostanza, dà attuazione alle regole sul concordato preventivo biennale introdotte dal decreto legislativo n. 13/2024. La norma (articolo 9, comma 1) stabilisce, infatti, che la richiamata metodologia debba essere approvata con un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Dm, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è composto da sette articoli. Il primo ha una funzione introduttiva e chiarisce i termini utilizzati, con l’obiettivo di rendere più semplice la lettura dell’intero testo. I sei articoli successivi disciplinano in modo concreto tutti gli aspetti operativi della proposta di concordato.

In particolare, con l’articolo 2 viene approvata formalmente la metodologia da utilizzare per formulare la proposta nei confronti dei contribuenti che operano in Italia e producono reddito d’impresa oppure reddito di lavoro autonomo da arti e professioni, che abbiano applicato gli Isa nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il decreto ribadisce che la metodologia è costruita tenendo conto delle caratteristiche delle singole attività economiche. Per definire la proposta, l’Agenzia deve considerare l’andamento generale dell’economia e dei mercati, i livelli di redditività che emergono sia a livello individuale sia a livello di settore attraverso gli Isa, e i risultati concreti dell’applicazione di questi indici. Tutto il processo è svolto nel rispetto dei limiti e delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

I criteri di calcolo e gli elementi utilizzati sono descritti in una specifica nota tecnica e metodologica allegata al decreto. Questo documento indica quali dati servono, come vengono trattati e in che modo concorrono alla definizione della proposta di concordato per il biennio successivo.

La proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. Per rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.

L’articolo 3 definisce in modo chiaro l’oggetto e la durata del concordato. La proposta può riguardare il reddito di lavoro autonomo, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap. Le basi imponibili concordate valgono per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027.

Le circostanze eccezionali e gli effetti sul concordato
La legge prevede che, in caso di eventi straordinari che determinano una contrazione del reddito o del valore della produzione netta (effettivi) che sia superiore al 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato cessa di avere effetto a partire dal periodo di imposta in cui si verifica la contrazione. L’articolo 4 del decreto elenca queste situazioni, confermando quelle già previste in precedenza (calamità naturali con stato di emergenza, danni gravi ai locali o al magazzino che impediscono l’attività, impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro, sospensione dell’attività per problemi del principale cliente, procedure di liquidazione, affitto dell’unica azienda, sospensione dell’attività amministrativa dell’attività o della professione) e aggiungendo un nuovo caso legato alle difficoltà economiche causate dall’aumento dei prezzi connesso al conflitto e alla situazione geopolitica dell’area del Medio Oriente.

Per rafforzare il dialogo tra contribuente e Agenzia delle entrate, l’articolo 5 introduce la possibilità di adeguare la proposta di concordato per il primo anno del biennio, cioè il 2026. Vale a dire che, se il contribuente segnala eventi straordinari che hanno inciso sull’andamento dell’attività prima dell’adesione al concordato, l’Agenzia delle entrate ne tiene conto nella determinazione della proposta. Gli eventi considerati sono quelli più significativi e di maggiore impatto sull’attività economica. Tra questi rientrano le calamità per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, i danni gravi ai locali dell’attività causati da eventi straordinari e i casi di sospensione dell’attività o dell’esercizio della professione (comunicate, a seconda dei casi, a Camera di commercio o ordine professionale, ente previdenziale o casse di competenza), purché gli eventi si siano verificati nel corso del 2026 e prima dell’adesione al concordato.

In particolare, il reddito o il valore della produzione proposti per il 2026 possono essere ridotti in misura diversa in base alla durata della sospensione dell’attività causata dagli eventi straordinari elencati nel decreto. Più lunga è stata l’interruzione causata da questi eventi, maggiore sarà la riduzione applicata.

L’articolo 6 rinvia alle misure di tutela già previste da un precedente decreto del giugno 2024, che disciplina in dettaglio le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti nel trattamento automatizzato dei dati, in conformità al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Infine, l’articolo 7 conferma il meccanismo di gradualità già adottato. L’obiettivo è accompagnare il contribuente, nel corso del biennio, verso un livello di piena affidabilità fiscale. Per questo motivo, l’eventuale aumento di reddito calcolato per il 2026 rispetto a quello dichiarato per il 2025 viene considerato solo al 50%, una modulazione che vale anche ai fini Irap.

Concordato preventivo biennale, criteri aggiornati per la proposta

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