Bilancio e contabilità

11 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15

Bilancio e contabilità

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 15

Garanzie, impegni, beni di terzi presso la società e beni della società presso terzi. La nuova formulazione snellisce la redazione del bilancio, eliminando i dati superflui

testo alternativo per immagine
I conti d’ordine, a cui è dedicato l’Oic 22, non costituiscono attività e passività, ma rappresentano annotazioni di memoria ricoprendo una funzione informativa, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale. È anche vero, che tali conti, pur non avendo un’influenza diretta sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono in realtà condizionare tali grandezze in esercizi successivi poiché essi comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.
 
Con la nuova formulazione, l’Oic 22 chiarisce che per garanzie prestate si intendono quelle rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui, mentre per garanzie ricevute si intendono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell’interesse della società (paragrafo 5). Viene anche puntualizzato (paragrafo 6) che “Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali”.
 
Ai fini della corretta applicazione dell’Oic 22, si segnalano le seguenti definizioni:

  • impegni (paragrafo 7) – obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti
  • beni di terzi presso la società (paragrafo 8) – beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società, la quale ne assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi
  • beni della società presso terzi (paragrafo 9) – beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi, i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

Giova precisare, stante l’obbligo dettato dall’articolo 2424, comma 3, del codice civile che, al fine di non appesantire i bilanci con adempimenti ridondanti, il paragrafo 12 stabilisce che non bisogna rappresentare, nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale, quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. È il caso, ad esempio, dei depositi cauzionali o dei beni della società presso terzi.
 
Nel capitolo “rilevazione iniziale” (paragrafo 25), dedicato al tema degli impegni, viene effettuata una ulteriore precisazione con lo scopo di snellire l’attività di redazione di bilancio e di agevolare l’intellegibilità dei documenti redatti, sfrondandoli dai dati superflui. Viene suggerito al redattore di bilancio di iscrivere, in calce allo Stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società (ovviamente in esercizi successivi), e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
 
Per chi avesse preso visione del principio contabile nella versione posta in consultazione nel 2012, si segnala che il tema delle garanzie ricevute (trattato nei paragrafi 5, 11 e 12) è stato leggermente rivisitato.

Nicola Semeraro

Elisabetta Stifani

pubblicato Venerdì 20 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15

Ultimi articoli

Attualità 7 Giugno 2023

Concorso 900 posti zone alluvionate, un salvagente per recuperare la prova

I candidati del concorso a 900 posti di assistente tecnico presso l’Agenzia delle entrate che non hanno potuto partecipare alla prova oggettiva tecnico-professionale dello scorso 22 maggio a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, potranno, su istanza, sostenere la prova di recupero.

Analisi e commenti 7 Giugno 2023

Effetti della pseudonimizzazione – 1 Le regole Ue sulla tutela dei dati

Il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General data protection regulation – Gdpr), che abroga la direttiva 95/46/Ce, all’articolo 1, contiene norme generali volte ad assicurare la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché disposizioni relative alla libera circolazione di tali dati.

Normativa e prassi 6 Giugno 2023

Flat tax, circolare in consultazione: osservazioni entro il 15 giugno

Disponibile online, da oggi, 6 giugno 2023, in consultazione pubblica, lo schema di circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo regime della cosiddetta tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge di bilancio 2023.

Dati e statistiche 6 Giugno 2023

Mercato immobiliare residenziale il dettaglio regione per regione

Come di consueto, a corredo della pubblicazione del Rapporto immobiliare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’Osservatorio del mercato immobiliare cura l’uscita delle Statistiche Regionali, prezioso approfondimento sull’andamento del mercato residenziale nell’anno 2022 in tutte le regioni italiane.

torna all'inizio del contenuto