Bilancio e contabilità

11 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15

Bilancio e contabilità

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 15

Garanzie, impegni, beni di terzi presso la società e beni della società presso terzi. La nuova formulazione snellisce la redazione del bilancio, eliminando i dati superflui

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I conti d’ordine, a cui è dedicato l’Oic 22, non costituiscono attività e passività, ma rappresentano annotazioni di memoria ricoprendo una funzione informativa, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale. È anche vero, che tali conti, pur non avendo un’influenza diretta sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono in realtà condizionare tali grandezze in esercizi successivi poiché essi comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.
 
Con la nuova formulazione, l’Oic 22 chiarisce che per garanzie prestate si intendono quelle rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui, mentre per garanzie ricevute si intendono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell’interesse della società (paragrafo 5). Viene anche puntualizzato (paragrafo 6) che “Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali”.
 
Ai fini della corretta applicazione dell’Oic 22, si segnalano le seguenti definizioni:

  • impegni (paragrafo 7) – obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti
  • beni di terzi presso la società (paragrafo 8) – beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società, la quale ne assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi
  • beni della società presso terzi (paragrafo 9) – beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi, i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

Giova precisare, stante l’obbligo dettato dall’articolo 2424, comma 3, del codice civile che, al fine di non appesantire i bilanci con adempimenti ridondanti, il paragrafo 12 stabilisce che non bisogna rappresentare, nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale, quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. È il caso, ad esempio, dei depositi cauzionali o dei beni della società presso terzi.
 
Nel capitolo “rilevazione iniziale” (paragrafo 25), dedicato al tema degli impegni, viene effettuata una ulteriore precisazione con lo scopo di snellire l’attività di redazione di bilancio e di agevolare l’intellegibilità dei documenti redatti, sfrondandoli dai dati superflui. Viene suggerito al redattore di bilancio di iscrivere, in calce allo Stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società (ovviamente in esercizi successivi), e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
 
Per chi avesse preso visione del principio contabile nella versione posta in consultazione nel 2012, si segnala che il tema delle garanzie ricevute (trattato nei paragrafi 5, 11 e 12) è stato leggermente rivisitato.

Nicola Semeraro

Elisabetta Stifani

pubblicato Venerdì 20 Febbraio 2015

Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15

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