26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n. 1/2024). Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 26 luglio 2024 sono forniti i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, ad ogni singola scadenza, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia. In particolare, dal 5 agosto 2024 la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega stessa. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il provvedimento di oggi disciplina, inoltre, l’utilizzo in compensazione dei crediti, che è ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future, specificando che i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza indicata nelle stesse; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento.
Quanto alle modalità applicative dell’addebito dell’I24 con scadenze future, il provvedimento specifica che l’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, precisando che se non sussiste più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, questa circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.
È inoltre necessario verificare che il conto di addebito risulti attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento e che l’intermediario sia convenzionato con l’Agenzia anche al momento dell’addebito del saldo esposto in ogni singola delega.
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