12 Febbraio 2015
Principi contabili nazionali:gli interventi di rinnovamento – 17
Bilancio e contabilità
Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 17
Ampio spazio alle operazioni straordinarie. Inoltre, inserito un capitolo specifico sulla fiscalità differita, in caso di partecipazioni in società controllate e in joint venture
Un primo aspetto meritevole di osservazione riguarda l’eliminazione di tutti i riferimenti relativi al disinquinamento fiscale, data la scarsa e residuale rilevanza degli stessi.
Il nuovo Oic 25 si presenta strutturalmente meglio organizzato del precedente.
È suddiviso in due sezioni dedicate, rispettivamente, alla rilevazione della fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto economico (paragrafi da 40 a 54) e a quella della fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico (paragrafi da 55 a 88, ad esempio, le operazioni straordinarie e rivalutazione di attività).
Di grande rilievo risulta essere, nella prima sezione, l’aggiornamento della disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo, così come rivista dalle recenti modifiche legislative (paragrafi da 49 a 54). In tale principio è stato precisato (paragrafi 45 e 91) che l’aliquota fiscale applicabile, per il calcolo delle imposte differite e anticipate, è quella in vigore nell’esercizio in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Inoltre, è stato inserito un capitolo sulle partecipazioni in società controllate/collegate e in joint venture, che tratta la fiscalità differita risultante nei casi in cui il valore contabile delle stesse differisca dal loro valore fiscale (paragrafi da 85 a 88).
Altrettanto importanti sono le precisazioni presenti nella seconda sezione.
Il nuovo Oic 25 chiarisce che (paragrafo 56), con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico, non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:
a) rilevazione iniziale dell’avviamento
b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività derivante da un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non rientra in un’operazione straordinaria.
Ampio spazio viene anche dedicato alle operazioni straordinarie.
Dal paragrafo 69 all’84 vengono forniti importanti chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita derivante da operazioni straordinarie. Il tema della rilevazione della fiscalità differita su operazioni straordinarie è trattato differentemente a seconda che riguardi le attività/passività acquisite con l’operazione (paragrafi da 74 a 79) o l’avviamento (paragrafi da 80 a 84).
Il paragrafo 77 disciplina il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione.
Si precisa che, se la decisione è presa entro la data di redazione del relativo bilancio, la società è tenuta a “calcolare l’imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente della stessa attività. L’imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D12 “debiti tributari”, in quanto l’aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell’operazione straordinaria (cfr. esempio n. 4, Appendice C)”.
Il caso di affrancamento, con riferimento all’esercizio successivo, è trattato a partire dal paragrafo 78.
Il paragrafo 83 pone dei chiarimenti relativi all’affrancamento dell’avviamento che avviene con il pagamento dell’imposta sostitutiva e che consente di riallineare il valore contabile e il valore fiscale dello stesso. Si legge che “…Il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L’imposta sostitutiva rappresenta, infatti, un’anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo…”.
Coerentemente con quanto esposto in tutto il capitolo, a parte i comportamenti attuati per ottenere un illegittimo risparmio d’imposta (che si manifestano come casi di elusione o abuso del diritto), non si ritiene che il termine “agevolativo” debba essere interpretato “negativamente”, data la natura strutturale delle norme che permettono al contribuente di pagare un’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emergenti dalle operazioni effettuate. Tale aggettivo dovrebbe essere letto come attributo di un istituto del tutto legittimo a cui ogni contribuente, in presenza dei requisiti necessari, può farvi ricorso.
Nicola Semeraro
Elisabetta Stifani
pubblicato Mercoledì 25 Febbraio 2015
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