30 Gennaio 2023
Audizione alla Camera dei deputati, aspetti fiscali del decreto Trasparenza
Si è tenuta stamattina alla Camera dei deputati, presso la X commissione Attività produttive, commercio e turismo, l’audizione dell’Agenzia delle entrate sui profili tributari del decreto trasparenza (Dl n. 5/2023). Il documento, in particolare, ha illustrato la detassazione dei buoni acquisto carburante erogati dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti (articolo 1) e il bonus trasporti, fino a 200 euro, per attenuare l’impatto del caro energia sui costi dei mezzi pubblici, a beneficio delle famiglie (articolo 4).
L’articolo 1 del Dl n. 5/2023 in sostanza, ha inteso proseguire anche per il 2023 le misure agevolative introdotte lo scorso anno con il decreto Ucraina, per sostenere economicamente i lavoratori dipendenti di datori privati a seguito dell’aumento del costo dei carburanti. Nel dettaglio, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, in regime di detassazione, per un ammontare massimo di euro 200 per ciascun lavoratore.
In rassegna nell’audizione di oggi anche l’articolo 4 del Dl n. 5/2023 sul “bonus trasporti”, la misura finalizzata ad attenuare l’impatto del caro energia sui costi dei trasporti pubblici a beneficio delle famiglie.
Bonus carburanti
I chiarimenti forniti sulla disciplina del bonus carburanti con la circolare n. 27/2022, valgono in linea di massima anche per la misura da applicare nell’anno in corso, fermo restando che l’Agenzia si riserva comunque di fornire in futuro ulteriori precisazioni con nuovi documenti di prassi.
La disposizione di favore si applica nei confronti dei datori di lavori privati, inclusi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che abbiano dipendenti. Allo stesso modo, come precisato nella citata circolare, sono riconducibili a tale ambito anche gli enti pubblici economici. Sono escluse, invece, le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
Anche per quest’anno, per l’individuazione dei soggetti beneficiari rileva unicamente la tipologia di reddito prodotto dal beneficiario del buono, vale a dire il reddito da lavoro dipendente. Riguardo, invece, il profilo oggettivo il bonus si applica alle varie tipologie di carburante per l’autotrazione, come benzina, gasolio, GPL e metano.
Come chiarito anche dalla circolare n. 27/E del 2022, l’agevolazione vale anche per i buoni per la ricarica di veicoli elettrici, evitando quindi ingiustificate disparità di trattamento. Inoltre, nell’audizione di oggi viene ribadito che il bonus carburante in esame è un’ulteriore agevolazione rispetto a quella sui fringe benefit secondo cui i compensi in natura corrisposti ai lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito “se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000” (articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir), ossia 258,23 euro.
Non è escluso, inoltre, che l’erogazione dei buoni sia effettuata per finalità retributive, se compatibile con le disposizioni in materia. Quindi, come precisato anche dalla citata circolare è possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa esistente.
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi dei datori di lavoro per il bonus carburante 2023, è prevista la pubblicazione del modello di Certificazione Unica “CU 2024”. Inoltre, con riferimento all’anno d’imposta 2022, viene ricordato il recente modello di Certificazione Unica “CU 2023”, aggiornato e integrato con l’inserimento di nuovi campi, tra cui quelli riguardanti il “bonus carburanti” in esame.
Bonus trasporti
Per quanto riguarda la misura di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, nell’audizione odierna viene ricordata l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2023, per il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. (articolo 4 del Dl n. 5/2023). La norma ripropone, anche per l’anno 2023, il bonus trasporti già introdotto con il “Decreto Aiuti” e “Decreto Aiuti-bis”. La disposizione è finalizzata ad attenuare il caro energia dei trasporti pubblici a beneficio delle famiglie, con particolare attenzione a studenti e lavoratori. Si tratta di un bonus pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto di un abbonamento nominativo e non cedibile, con un tetto di 60 euro, da destinare ai contribuenti che hanno un reddito complessivo, non superiore a 20 mila euro. Viene modificata quindi la precedente soglia reddituale fissata a 35mila euro.
Il bonus trasporti per il 2023 non rileva né ai fini reddituali né ai fini dell’Isee.
Per la quota rimasta a carico del beneficiario resta, comunque, possibile usufruire della detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento, come indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Tuir relativamente alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto, con un limite di 250 euro.
Le modalità di presentazione delle domande, di emissione del buono e di rendicontazione per le aziende, saranno definite con un prossimo decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma. L’Agenzia se necessario fornirà il proprio contributo per attuare i controlli sulla spettanza dell’agevolazione e sull’eventuale recupero dei bonus indebitamente fruiti.
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