17 Agosto 2020
Imbarcazioni da diporto extra-Ue: nuove regole dal 1° novembre 2020
Con la risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che si applicano dal 1° novembre 2020 le disposizioni in base alle quali il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine – previsti rispettivamente, all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del Dpr n. 633/1972 -, si considera al di fuori dell’Unione europea, se, mediante idonei adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dei confini comunitari. La precisazione risponde a numerose richieste pervenute all’amministrazione, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1, commi 725 e 726 della legge di Bilancio 2020 dall’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76/2020.
Di fatto, l’Agenzia ricorda che la norma racchiusa nella legge di Bilancio 2020, ante-modifica, si applicava esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto effettuate dal 1° aprile 2020 e il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 giugno 2020 in attuazione del comma 725 (sempre ante-modifica) aveva individuato, per le prestazioni dei servizi in argomento, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea (vedi articolo “Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue”).
A seguito della novità normativa, inserita nell’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76 del 16 luglio 2020, viene fissata al 1° novembre 2020 la data da cui si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 725 del Bilancio 2020, con previsione dei criteri di effettività, per determinare la base imponibile, relativi i servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve che non a breve termine.
A tali operazioni, precisa da ultimo l’Agenzia, se effettuate prima del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni fuori dalle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con la circolare n. 49/2002, integrate dalla circolare n. 38/2009 e confermate dalla circolare n. 43/2011.
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