17 Agosto 2020
Pignoramento e rottamazione-ter quando la Riscossione esce di scena
Con la risposta n. 266/2020 del 17 agosto 2020, che sostituisce la precedente n. 263 del 12 agosto, l’Agenzia delle entrate fornisce importanti chiarimenti in tema di procedure esecutive immobiliari promosse da terzi, in cui è intervenuto l’agente della riscossione, quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi sospesi prevista dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018.
Il contribuente che pone il quesito è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare azionata da una banca e in cui è intervenuta l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’istante ha chiesto la conversione del credito e la rateizzazione del debito dovuto all’agente della riscossione. Le rate previste sono state tutte regolarmente versate fino a quando il contribuente non ha deciso di aderire alla rottamazione-ter (articolo 3, Dl n. 119/2018), facendone regolare richiesta. L’istanza riguardava, in particolare, i crediti residui relativi al pignoramento e, nello specifico, le cartelle in pagamento ad aprile e a luglio 2020.
L’interessato fa presente che la richiesta di definizione agevolata è stata accolta dall’agente, che ha quantificato la somma dovuta a saldo delle cartelle indicate nella richiesta, e che ha pagato tutte le rate previste. Nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, la Riscossione, a febbraio 2020, ha stimato il proprio credito da rottamazione-ter, indicando un importo superiore a quello dichiarato al contribuente.
Ciò detto, il contribuente chiede se effettivamente, in base al comma 13, lettera b) del su richiamato articolo 3, con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata siano da considerarsi estinte le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia andato a buon fine il primo incanto e sia stata disposta l’assegnazione e l’aggiudicazione del bene pignorato. Eventualità, quest’ultima, che non si è verificata nel caso dell’interpello, in cui sono stati effettuati tutti i versamenti relativi alla conversione del credito e si è in attesa, unicamente, dell’udienza per l’assegnazione delle somme e la chiusura della procedura di pignoramento immobiliare.
La rottamazione-ter, prevista dall’articolo articolo 3, Dl n. 119/2018, ricorda l’Agenzia, consente al contribuente di sanare i ruoli sospesi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, tramite il pagamento della somma dovuta senza l’aggiunta di sanzioni e interessi. Per attivare la procedura l’interessato doveva manifestare all’agente la sua volontà di adesione all’istituto rendendo apposita dichiarazione (comma 5). Al riguardo, specifica il documento di prassi, il comma 10 dell’articolo 3 richiamato recita “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; … e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” mentre il successivo comma 13, come riportato anche dall’istante, prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Sull’argomento, con la risposta n. 128/2020 (vedi articolo “Stop ai pignoramenti presso terzi con l’adesione alla rottamazione-ter”), i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno chiarito che le previsioni dei commi 10 e 13 della norma possono essere applicate a tutte le procedure esecutive. In pratica, il pignoramento si conclude con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che, naturalmente, non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, o sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato.
Tuttavia, prosegue il documento di prassi, la normativa richiamata fa riferimento alle procedure esecutive dirette, mentre non accenna a quelle promosse da terzi, incluse le vicende in cui sia intervenuto l’agente della riscossione. In tal caso, chiarisce l’Agenzia, il pagamento della prima o unica rata relativa alla rottamazione-ter non blocca il pignoramento, ma provoca una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo), posto a base dell’intervento nel processo esecutivo immobiliare, e se la quiescenza arriva a procedura esecutiva già avviata, determina una sospensione “esterna” del processo che prosegue soltanto su input del creditore intervenuto, nell’ipotesi in cui volesse avvalersi del suo titolo esecutivo.
In pratica, al creditore intervenuto, che nel caso dell’interpello è l’agente della riscossione, viene impedito temporaneamente di dare impulso alla procedura esecutiva, senza, però, che ciò comprometta la conservazione, da parte dell’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al pagamento dell’intero debito quantificato con la “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili. Tale procedimento garantisce il credito quantificato con la definizione agevolata.
Dalla quiescenza derivano, infatti, due distinti effetti: il diritto di concorrere alla suddivisione degli incassi da rottamazione e il diritto di partecipare all’espropriazione immobiliare, provocandone i singoli atti. “Soltanto in tale ultima evenienza,” chiarisce l’Agenzia “e cioè di effettivo compimento di atti di impulso, si realizzerebbe una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sebbene di tipo meramente accessorio, preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione per effetto dell’articolo 3, comma 13, lett. b) del decreto legge n. 119 del 2018”.
In conclusione, se la distribuzione degli incassi avviene prima che il debitore abbia terminato il pagamento dell’importo fissato con la rottamazione-ter, l’agente della riscossione partecipa alla stessa distribuzione, naturalmente per la somma ancora dovuta dal debitore.
L’agente rimane, invece, fuori dalle ripartizione delle somme disponibili, se, prima della stessa distribuzione, il debitore ha finito di pagare l’importo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 119/2018 ovvero delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle a lui destinate, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
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