17 Agosto 2020
Fino al 30 settembre per inviare i dati finanziari dei cittadini esteri
Approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 203 del 14 agosto 2020, il decreto del Mef dello scorso 22 luglio, già anticipato il 5 agosto sul sito del dipartimento delle Finanze, che proroga fino al 30 settembre 2020 il termine per la comunicazione, da parte delle istituzioni finanziarie all’Agenzia delle entrate, dei dati finanziari dei conti relativi ai contribuenti residenti all’estero, riguardanti il periodo di reporting 2019: l’argomento è lo scambio automatico, tra Stati, di informazioni di interesse fiscale.
La proroga dà seguito alla modifica della direttiva 2011/16/Ue, approvata lo scorso 19 giugno dal Consiglio dell’Unione, presentata dalla Commissione europea, che ha accolto la richiesta, pervenuta da alcuni Stati Ue, di rinvio dei termini per la comunicazione e lo scambio di dati nel settore fiscale a causa della pandemia da Covid-19, motivo di rallentamenti sulle procedure di raccolta delle notizie necessari ad effettuare la corretta trasmissione dei dati richiesti.
In particolare, lo slittamento riguarda le informazioni da condividere con gli altri Paesi Ue secondo quanto stabilito dalla direttiva 2014/107/Ue (Dac2), con gli altri Stati non appartenenti all’Unione europea sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement del 29 ottobre 2014, e con gli Usa in base all’accordo intergovernativo ratificato con legge n. 95/2015, relativo alla implementazione della legislazione Fatca (Foreign Account tax compliance act).
In estrema sintesi, gli accordi, finalizzati a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione internazionale, prevedono che ogni amministrazione fiscale trasmetta periodicamente alla corrispondente istituzione estera di residenza del contribuente, i dati finanziari sulle attività finanziarie da questo detenute nel loro territorio.
La proroga al 30 settembre 2020 disposta dal decreto ministeriale del 22 luglio, riguarda, in particolare, l’invio delle informazioni previste dall’articolo 3, del decreto Mef 28 dicembre 2015 e dall’articolo 5 del Dm 6 agosto 2015 (relative ai dati anagrafici e alle attività fiscalmente rilevanti svolte dal cittadino non residente), da far pervenire, ordinariamente, all’amministrazione finanziaria, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
A cascata slitta ulteriormente anche il termine a disposizione dell’Agenzia delle entrate per trasmettere all’autorità estera competente le comunicazioni raccolte sui cittadini stranieri. In questo caso, la scadenza ordinaria del 30 settembre è rinviata al 31 dicembre 2020.
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