28 Dicembre 2018
Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500
Normativa e prassi
Ue: reverse charge temporaneo
per le operazioni oltre € 17.500
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni
In pratica, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, potranno introdurre il sistema del reverse charge – finalizzato a contrastare fenomeni fraudolenti in ambito Iva e in base al quale il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore – per tutte le operazioni non transfrontaliere di ammontare superiore a 17.500 euro.
La misura ha carattere temporaneo: entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e sarà applicabile fino al 30 giugno 2022.
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni:
- aver presentato nel 2014 un divario dell’Iva, espresso in percentuale del totale dell’Iva esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’Iva mediano a livello comunitario
- presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell’Iva complessivo
- stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, precisando le misure applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di Iva è risultata insufficiente
- stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali
- stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.
pubblicato Venerdì 28 Dicembre 2018
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