28 Dicembre 2018
Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500
Normativa e prassi
Ue: reverse charge temporaneo
per le operazioni oltre € 17.500
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni
In pratica, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, potranno introdurre il sistema del reverse charge – finalizzato a contrastare fenomeni fraudolenti in ambito Iva e in base al quale il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore – per tutte le operazioni non transfrontaliere di ammontare superiore a 17.500 euro.
La misura ha carattere temporaneo: entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e sarà applicabile fino al 30 giugno 2022.
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni:
- aver presentato nel 2014 un divario dell’Iva, espresso in percentuale del totale dell’Iva esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’Iva mediano a livello comunitario
- presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell’Iva complessivo
- stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, precisando le misure applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di Iva è risultata insufficiente
- stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali
- stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.
pubblicato Venerdì 28 Dicembre 2018
![Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.