Normativa e prassi

28 Dicembre 2018

Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500

Normativa e prassi

Ue: reverse charge temporaneo
per le operazioni oltre € 17.500

Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni

Ue: reverse charge temporaneo|per le operazioni oltre € 17.500
Pubblicata ieri, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva 2018/2057 del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia.
 
In pratica, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, potranno introdurre il sistema del reverse charge – finalizzato a contrastare fenomeni fraudolenti in ambito Iva e in base al quale il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore – per tutte le operazioni non transfrontaliere di ammontare superiore a 17.500 euro.
La misura ha carattere temporaneo: entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e sarà applicabile fino al 30 giugno 2022.
 
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni:

  • aver presentato nel 2014 un divario dell’Iva, espresso in percentuale del totale dell’Iva esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’Iva mediano a livello comunitario
  • presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell’Iva complessivo
  • stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, precisando le misure applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di Iva è risultata insufficiente
  • stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali
  • stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.

pubblicato Venerdì 28 Dicembre 2018

Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Maggio 2025

Dispositivi medici e di protezione: le cessioni sono sempre a Iva ridotta

Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.

Attualità 23 Maggio 2025

Esclusione immobili dalla ditta, scelta da compiere entro fine mese

Gli imprenditori individuali possono optare, fino al prossimo 31 maggio, per l’esclusione dei beni immobili strumentali, per natura o destinazione, non produttivi di reddito fondiario, dal patrimonio dell’impresa versando un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.

Normativa e prassi 23 Maggio 2025

Dispositivi di protezione e medici: le cessioni sono sempre a Iva ridotta

Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.

Normativa e prassi 23 Maggio 2025

Concordato preventivo biennale: ufficiale la metodologia di proposta

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 maggio, il decreto Mef dello scorso 28 aprile, con il quale è stata approvata la metodologia che l’Agenzia delle entrate deve utilizzare per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

torna all'inizio del contenuto