15 Giugno 2026
Svalutazione derivati speculativi: la deducibilità Ires non è impossibile
In un mercato dall’elevata volatilità dei prezzi come l’energia, i componenti negativi da derivati possono essere considerati inerenti se inseriti nell’attività d’impresa ordinaria
I componenti negativi che scaturiscono dalla valutazione al fair value di titoli derivati “non di copertura” che hanno ad oggetto commodities energetiche, iscritti nel bilancio di una società operativa negli stessi mercati energetici, possono rispecchiare il carattere di inerenza ed essere quindi deducibili ai fini Ires.
Fermo restando che l’inerenza va valutata caso per caso, infatti, può essere dato parere positivo se i derivati, pur definiti “speculativi”, risultano comunque inseriti nell’attività dell’impresa e risultano un’estensione coerente dell’operatività ordinaria.
È questo il principio contenuto nella risposta a interpello n. 122/2026, che riguarda una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia elettrica.
Il documento chiarisce un punto molto importante per le aziende esposte alla forte volatilità dei prezzi di elettricità, gas e quote ambientali, precisando che questi strumenti, pur non essendo coperture in senso tecnico, risultano impiegati in un’attività volta sia a contenere il rischio sia a cogliere opportunità di profitto.
Il quesito
Il caso nasce dalla richiesta di una società che opera attraverso una centrale elettrica e una struttura amministrativa e che ricava i propri introiti soprattutto dalla vendita di energia sul mercato organizzato, dai contratti bilaterali, dalla fornitura di utilities.
Durante l’esercizio, l’impresa ha iniziato anche a negoziare strumenti finanziari derivati collegati ai prezzi di materie prime e prodotti energetici trattati sui mercati regolamentati. Il quesito riguarda la deducibilità dal reddito della società dei componenti negativi collegati ai derivati, e cioè alle loro svalutazioni registrate nel corso del periodo di imposta. La società specifica che tali strumenti finanziari hanno natura speculativa, cioè “non di copertura” nei termini definiti dal principio contabile n. 32 elaborato dall’Organismo italiano di contabilità, che sono iscritti al fair value tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che le relative variazioni sono imputate a conto economico come rivalutazioni o svalutazioni di strumenti finanziari derivati (alle voci rispettivamente D.18.d e D.19.d).
Si precisa che i derivati sono strumenti finanziari o contratti il cui valore dipende (deriva) dall’andamento di un’altra variabile, detta “sottostante”. Nell’ambito dei derivati occorre distinguere tra strumenti di copertura, utilizzati per gestire o attenuare i rischi connessi all’attività d’impresa – ad esempio l’aumento dei costi delle materie prime – e strumenti non di copertura, che non assolvono formalmente a questa funzione e possono rispondere anche a finalità speculative.
Nel caso dell’interpello, si tratta di derivati non di copertura in senso contabile, cioè non formalmente qualificati come strumenti di hedging secondo i criteri previsti dai principi contabili.
La società spiega di aver gestito queste operazioni con personale dipendente interno già attivo da anni nella struttura aziendale, senza acquistare sistemi informatici dedicati, ma facendo leva sul patrimonio di competenze già maturato nel settore.
Secondo il contribuente che ha proposto interpello, dunque, questa attività non rappresenta una deviazione rispetto al business, bensì un’estensione naturale del know how sviluppato nello svolgimento dell’attività caratteristica legata all’energia.
Dal punto di vista contabile, i derivati sono stati iscritti al fair value (valore equo di mercato), con le relative rivalutazioni e svalutazioni imputate a conto economico secondo le regole civilistiche e i principi contabili applicabili.
Alla chiusura dell’esercizio, la variazione netta del fair value risultava negativa. Da qui il dubbio fiscale sollevato dalla società: le componenti negative da valutazione possono essere dedotte ai fini Ires? E, prima ancora, possono dirsi inerenti all’attività d’impresa anche se derivano da contratti considerati speculativi?
La soluzione prospettata dal contribuente
La tesi della società è favorevole alla deduzione, richiamando l’articolo 112 del Testo unico delle imposte sui redditi e il principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del medesimo testo di legge. In pratica, secondo il contribuente, nel quadro normativo vigente assumono rilievo fiscale anche i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati correttamente contabilizzati. A suo avviso, inoltre, non sarebbero decisive le sentenze della Corte di cassazione che in passato hanno escluso la deducibilità di perdite su derivati speculativi per difetto di inerenza, perché riferite a contesti diversi, nei quali mancava un reale legame tra il sottostante finanziario e l’attività concretamente esercitata dall’impresa.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Nel proprio parere, l’Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo.
L’articolo 112 del Tuir è fondato su un approccio che osserva solo due fenomeni: quello dei derivati di copertura e quello dei derivati non di copertura.
Per questi ultimi, è riconosciuto rilievo fiscale ai componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili, per i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile o i principi internazionali e che non siano microimprese. In sostanza, per i derivati non di copertura, in linea generale, vale il principio di derivazione rafforzata.
L’Agenzia precisa, inoltre, che il giudizio di inerenza va compiuto caso per caso, valorizzando le circostanze specifiche dello strumento finanziario e tenendo conto dell’operatività del contribuente e delle effettive esigenze che il derivato soddisfa in relazione all’attività esercitata.
Uno dei profili apprezzabili ai fini della verifica dell’inerenza è la presenza di una finalità di “copertura gestionale”: in altre parole, il contratto può essere utilizzato per governare il rischio di mercato tipico dell’attività d’impresa anche se non esiste la formale documentazione richiesta per qualificarlo come copertura sul piano contabile e ferma restando, in tal caso, la qualificazione contabile e fiscale a titolo di derivato speculativo. In questi casi il derivato resta speculativo ai fini contabili e fiscali, ma le sue svalutazioni non sono per questo automaticamente prive di inerenza.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia ha dedotto che l’attività in derivati si inserisce in una strategia diretta a ottimizzare il risultato economico complessivo dell’impresa senza alterare la continuità della produzione e della compravendita fisica di energia.
Le operazioni sono collocate nella stessa funzione aziendale che presidia approvvigionamento, produzione e vendita, oltre all’analisi dei prezzi di mercato per orientare le scelte operative. Alla medesima funzione è affidata anche l’attività di hedging (copertura) e trading (compravendita) sui mercati dell’energia e delle relative commodities finalizzata a “ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi e a proteggere il margine di guadagno della centrale”.
La conclusione, dunque, è favorevole al contribuente. L’Agenzia ritiene che, nel caso specifico descritto nell’istanza, i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche (cioè le materie prime o i beni del settore energia) siano inerenti all’attività ordinaria della società e, di conseguenza, deducibili ai fini Ires ai sensi dell’articolo 112, del Tuir.
Infine, nella risposta l’amministrazione finanziaria sottolinea che la verifica dell’inerenza ha una forte componente concreta, cioè richiede “un’indagine caratterizzata da una spiccata e ineliminabile rilevanza dei profili fattuali” e resta sempre legata alle circostanze del caso specifico, con salvezza dei poteri di controllo e di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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