21 Dicembre 2018
Memorizzazione fattura elettronica: le novità all’insegna della privacy
Normativa e prassi
Memorizzazione fattura elettronica:
le novità all’insegna della privacy
Entro il 3 maggio attiva la funzionalità di adesione al servizio, 60 giorni per l’assenso. Senza il sì dell’utente, i file non potranno essere conservati dall’Agenzia delle entrate
Gli interventi innovativi recepiscono le indicazioni individuate dal tavolo tecnico tra Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali, per incrementare le misure di sicurezza rispetto a quelle già definite con i due precedenti provvedimenti.
La procedura rivisitata prevede che:
- l’amministrazione finanziaria renda disponibile, per la consultazione e l’acquisizione (download), l’intero file delle fatture elettroniche solo nel caso in cui l’operatore Iva o un suo delegato ovvero il consumatore finale abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
- il file memorizzato è in ogni caso cancellato entro 30 giorni dal termine del periodo disponibile per la consultazione fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dal parte dello SdI
- in mancanza di adesione al servizio, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura soltanto fino al suo avvenuto recapito. Consegnata la fattura, verranno conservati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali e quelli necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica tramite SdI. L’accesso a tali informazioni è consentito solo agli operatori Iva e ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita Iva (come condomìni ed enti non commerciali). Se il cessionario/committente consumatore finale non dà l’assenso al servizio, non sarà possibile consultare alcun dato relativo alle fatture ricevute. Nel caso in cui soltanto una delle parti aderisca al servizio, l’Agenzia memorizza il file, che sarà consultabile esclusivamente dall’operatore che ha dato il suo assenso.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate cancellerà i file al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- la presenza di una ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna per le quali appaia effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
- l’assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.
L’obbligo di fatturazione elettronica parte dal prossimo 1° gennaio; fino all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione (60 giorni), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire agli operatori Iva e ai condomìni e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute.
Nel periodo transitorio, l’Amministrazione informerà gli utenti in merito al trattamento dei dati personali presenti nelle fatture mediante avviso pubblicato nell’area riservata del sito dell’Agenzia (allegato C al provvedimento). Inoltre, il provvedimento contiene, nell’allegato A, il modulo di conferimento o deroga per i servizi di fatturazione elettronica, e nell’allegato B il file con i dati necessari al processo di fatturazione elettronica tramite SdI.
pubblicato Venerdì 21 Dicembre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
