21 Dicembre 2018
Memorizzazione fattura elettronica: le novità all’insegna della privacy
Normativa e prassi
Memorizzazione fattura elettronica:
le novità all’insegna della privacy
Entro il 3 maggio attiva la funzionalità di adesione al servizio, 60 giorni per l’assenso. Senza il sì dell’utente, i file non potranno essere conservati dall’Agenzia delle entrate
Gli interventi innovativi recepiscono le indicazioni individuate dal tavolo tecnico tra Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali, per incrementare le misure di sicurezza rispetto a quelle già definite con i due precedenti provvedimenti.
La procedura rivisitata prevede che:
- l’amministrazione finanziaria renda disponibile, per la consultazione e l’acquisizione (download), l’intero file delle fatture elettroniche solo nel caso in cui l’operatore Iva o un suo delegato ovvero il consumatore finale abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
- il file memorizzato è in ogni caso cancellato entro 30 giorni dal termine del periodo disponibile per la consultazione fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dal parte dello SdI
- in mancanza di adesione al servizio, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura soltanto fino al suo avvenuto recapito. Consegnata la fattura, verranno conservati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali e quelli necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica tramite SdI. L’accesso a tali informazioni è consentito solo agli operatori Iva e ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita Iva (come condomìni ed enti non commerciali). Se il cessionario/committente consumatore finale non dà l’assenso al servizio, non sarà possibile consultare alcun dato relativo alle fatture ricevute. Nel caso in cui soltanto una delle parti aderisca al servizio, l’Agenzia memorizza il file, che sarà consultabile esclusivamente dall’operatore che ha dato il suo assenso.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate cancellerà i file al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- la presenza di una ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna per le quali appaia effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
- l’assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.
L’obbligo di fatturazione elettronica parte dal prossimo 1° gennaio; fino all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione (60 giorni), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire agli operatori Iva e ai condomìni e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute.
Nel periodo transitorio, l’Amministrazione informerà gli utenti in merito al trattamento dei dati personali presenti nelle fatture mediante avviso pubblicato nell’area riservata del sito dell’Agenzia (allegato C al provvedimento). Inoltre, il provvedimento contiene, nell’allegato A, il modulo di conferimento o deroga per i servizi di fatturazione elettronica, e nell’allegato B il file con i dati necessari al processo di fatturazione elettronica tramite SdI.
pubblicato Venerdì 21 Dicembre 2018

Ultimi articoli
Dati e statistiche 6 Giugno 2023
Mercato immobiliare residenziale il dettaglio regione per regione
Come di consueto, a corredo della pubblicazione del Rapporto immobiliare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’Osservatorio del mercato immobiliare cura l’uscita delle Statistiche Regionali, prezioso approfondimento sull’andamento del mercato residenziale nell’anno 2022 in tutte le regioni italiane.
Attualità 6 Giugno 2023
Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente
Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
Attualità 6 Giugno 2023
Tax credit beni strumentali 4.0: chiarimenti utili per Redditi 2023
In Redditi 2023, al rigo RU130, vanno indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente.
Dati e statistiche 5 Giugno 2023
Bollettino entrate tributarie: gennaio-aprile 2023 +3,3%
Nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.