Normativa e prassi

9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026

Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre. I coefficienti, aggiornati annualmente, riguardano gli immobili non iscritti al catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali non è stata ancora richiesta la rendita catastale.

L’intervento si inserisce nel quadro normativo definito dal Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) il quale prevede che fino a quando non viene effettuata tale richiesta, per questi fabbricati il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, prendendo come riferimento i costi storici di acquisto o di costruzione indicati nelle scritture contabili. Per quanto riguarda l’imposta municipale propria (Imu), tali valori sono attualizzati applicando i coefficienti aggiornati annualmente dal decreto ministeriale (articolo 1, comma 746 legge n. 160/2019).

Il decreto specifica, inoltre, che le stesse regole si applicano anche alle piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi, per le quali l’Impi, istituita nel 2020, sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale (articolo 38, comma 2, Dl n. 124/2019).

Detto ciò, per l’anno d’imposta 2026, il coefficiente di aggiornamento è fissato a 1,01, in lieve diminuzione rispetto ai valori del 2025 (1,03) e del 2024 (1,02), che si rilevano dalla tabella – presente nel decreto – con la serie storica dei coefficienti applicabili ai fabbricati esistenti in anni precedenti, dai più recenti fino al 1982.

Il decreto sarà ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, diventando così pienamente operativo per i calcoli relativi alle imposte dovute nel 2026.

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