10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue
L’articolo 1, comma 56, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) è intervenuto sul regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela effettuate dagli intermediari finanziari.
La materia presenta una forte correlazione tra disciplina fiscale e contabile. La normativa comunitaria (Regolamento europeo (CE) n. 1606/2002) e quella nazionale (Dlgs n. 38/2005), infatti, hanno imposto alle banche e agli intermediari finanziari l’adozione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. L’introduzione dell’Ifrs 9 (in sostituzione del previgente Ias 39) in tema di valutazione dei crediti ha segnato un cambiamento significativo nel settore della contabilità bancaria, passando da un modello basato sulle perdite subite (Incurred loss) a un modello di valutazione del rischio su future perdite attese (Expected credit loss o Ecl). Si tratta, dunque, di un approccio prudenziale, finalizzato ad intercettare le possibili perdite di valore, così da rilevarne in anticipo gli effetti nel conto economico.
Il modello ECL distingue tre stadi di rischio:
- primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio rispetto all’iscrizione iniziale, con valutazione delle perdite attese su un orizzonte temporale di dodici mesi
- secondo stadio: aumento significativo del rischio, con valutazione estesa all’intera durata del credito
- terzo stadio: deterioramento del credito, con valutazione estesa a tutta la durata dello stesso.
Per i crediti che si trovano nel primo e secondo stadio di rischio, la perdita attesa viene rilevata contabilmente come voce di costo a conto economico in contropartita al fondo svalutazione crediti.
Coerentemente, sul piano fiscale, l’articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi prevede per gli intermediari finanziari che le rettifiche di valore sui crediti siano integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Tale meccanismo consente di ridurre notevolmente il reddito ai fini Ires in presenza di perdite attese – e non definitive – che non sono più in grado di riflettere la reale solidità finanziaria del soggetto.
Analoga previsione per gli intermediari finanziari vale ai fini Irap ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c bis), del Dlgs n. 446/1997.
La nuova Legge di Bilancio prevede ora, in deroga a quanto sopra esposto, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in luogo della deducibilità integrale, le svalutazioni su crediti che rientrano nel primo e secondo stadio di rischio siano deducibili ai fini Ires e Irap, in quote costanti, nell’esercizio in cui sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.
Si tratta di una misura temporanea, in quanto opera solo per le perdite imputate nei quattro periodi d’imposta sopra indicati (dal 2026 al 2029), che crea un parziale disallineamento del piano fiscale rispetto a quello contabile. Così facendo, infatti, essa evita che l’impronta spiccatamente prudenziale dei principi contabili riduca significativamente la base imponibile.
Inapplicabilità della disciplina della trasformazione in credito d’imposta (articolo 1, comma 57 della Legge di Bilancio 2026)
In deroga alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl n. 225/2010, il legislatore fiscale ha espressamente stabilito l’inapplicabilità del regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred tax assets o Dta) in crediti d’imposta con riferimento alle quote di svalutazione su perdite attese il cui riconoscimento fiscale è differito agli esercizi dal 2026 al 2029.
Per riequilibrare il disallineamento temporale dei valori contabili e fiscali, il sistema tributario finanziario, infatti, prevede ordinariamente la facoltà di trasformare le maggiori imposte pagate in credito d’imposta.
Proprio nell’ottica di evitare una neutralizzazione dell’impatto della modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni, è stato stabilito che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito del differimento della deduzione delle perdite attese su crediti verso la clientela – sempre rilevate nei bilanci degli esercizi dal 2026 al 2029 – non possono trasformarsi in crediti d’imposta.
Gli acconti (articolo 1, comma 58, della Legge di Bilancio 2026)
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta di riferimento, quella che sarebbe risultata in applicazione delle nuove disposizioni.
Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
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