Normativa e prassi

10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 74 del 10 marzo 2026, giunge alla conclusione che la stipula di un contratto di compartecipazione agraria limitato a coltivazioni stagionali, se conforme a tutti i requisiti tipici del rapporto associativo e se accompagnata dalla partecipazione attiva e concreta del proprietario alla coltivazione, non determina automaticamente la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4‑bis, Dl n. 194/2009). La decadenza rimane, invece, inevitabile qualora il contratto, pur formalmente qualificato come compartecipazione, si risolva nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto, con conseguente cessazione della conduzione diretta da parte dell’acquirente entro il quinquennio di vincolo.

La precisazione nasce dalla valutazione di una situazione concreta in cui una società agricola, qualificata come imprenditore agricolo professionale (Dlgs n. 99/2004), ha acquistato terreni agricoli beneficiando delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%). L’acquirente, entro i cinque anni successivi, intende stipulare, con un’altra società, un contratto di compartecipazione agraria relativo agli stessi terreni: a tal proposito, si interroga sulla compatibilità dell’operazione con il mantenimento del beneficio fiscale. La questione nasce dal tenore letterale dell’articolo 2, comma 4‑bis, del Dl n. 194/2009, che subordina il beneficio fiscale alla persistenza, per cinque anni, della coltivazione o conduzione diretta del fondo da parte del soggetto che ha usufruito dell’agevolazione, vietando espressamente l’alienazione volontaria e la cessazione della conduzione.

Per definire la portata del vincolo, l’Agenzia ripercorre la disciplina dei contratti agrari e la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenze numeri 13631/2004, 6688/2014 e 3811/2017), che considera causa di decadenza dall’agevolazione qualsiasi forma di concessione in godimento del terreno, a prescindere dalla durata o dalla limitatezza delle coltivazioni interessate. Le pronunce richiamate evidenziano che anche i contratti relativi a colture stagionali o intercalari comportano, per il proprietario, la cessazione della coltivazione diretta e integrano pertanto un’ipotesi incompatibile con la permanenza dell’agevolazione. L’orientamento della suprema Corte si fonda sulla natura oggettiva dell’utilizzazione del fondo, ritenendo rilevante la rinuncia, anche temporanea, alla gestione produttiva del terreno, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche del contratto.

Il ragionamento dell’Agenzia si sposta, però, sulla disciplina speciale prevista dalla legge n. 203/1982 per i contratti agrari, che, pur avendo imposto la progressiva conversione della maggior parte dei contratti associativi in affitto, ha mantenuto in vita le compartecipazioni agrarie riferite esclusivamente a coltivazioni stagionali. Proprio su questa categoria, il ministero dell’Economia e delle Finanze si era già espresso nella risoluzione n. 4/2023, affrontando il problema della conduzione associata per finalità Imu. In tale sede è stato chiarito che la compartecipazione agraria stagionale non costituisce, per sua natura, una cessione del godimento del fondo, ma una forma di gestione condivisa in cui entrambi i contraenti partecipano alla coltivazione e al rischio produttivo. Secondo il Mef, parlare di semplice concessione significherebbe snaturare la funzione stessa del contratto, che trova il suo fondamento proprio nella collaborazione attiva tra i partecipanti.

Richiamando questo principio di carattere generale, l’Agenzia delle entrate ritiene che la conduzione associata può non interrompere la conduzione diretta, purché la struttura del rapporto rispetti rigorosamente la disciplina prevista dall’articolo 56 della legge n. 203/1982. Ciò significa che la compartecipazione deve configurarsi come una reale cooperazione agricola e non come un modo per affidare a terzi, anche solo temporaneamente, la gestione del fondo. Il proprietario deve continuare a svolgere un ruolo sostanziale nella coltivazione e non limitarsi a mettere a disposizione il terreno, condizione questa che renderebbe il rapporto assimilabile a un affitto e comporterebbe inevitabilmente la decadenza dal regime agevolativo.

Tanto premesso, l’Agenzia individua il criterio decisivo per dirimere la questione, e cioè, la verifica concreta del contenuto del contratto. Solo se la compartecipazione agraria mantiene intatta la partecipazione del proprietario alla gestione e alla produzione, il beneficio Ppc può sopravvivere all’operazione. In caso contrario, prevale il principio consolidato secondo cui ogni concessione in godimento del fondo, stipulata nel quinquennio successivo all’acquisto agevolato, fa venir meno il requisito della conduzione diretta e determina la perdita delle agevolazioni.

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