6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento
La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 67 del 6 marzo 2026. Il quesito nasce dall’evoluzione recente della disciplina. L’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, introdotto già nel 2008 dal Dl n. 185 per le imprese societarie e successivamente ampliato alle imprese individuali, è stato infatti ulteriormente esteso, dalla legge di bilancio 2025, agli amministratori delle società. Il legislatore ha poi circoscritto i soggetti interessati con il Dl n. 159/2025, stabilendo che solo le figure apicali della governance societaria sono tenute a comunicare una Pec personale, distinta da quella della società, da trasmettere al Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2025 o al momento della nomina.
Il contribuente che ha posto la questione ritiene che l’esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, del Dl n. 185/2008 non è applicabile alla comunicazione della Pec degli amministratori, perché letteralmente riferita al domicilio digitale dell’impresa. A supporto della sua convinzione osserva che anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riconosciuto questa interpretazione strettamente testuale, pur suggerendo una lettura estensiva più coerente con l’impianto complessivo della norma. È a questo punto che è scattata la sua perplessità.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta in esame, ricostruisce in modo ordinato il tessuto normativo di riferimento. Ricorda come la disciplina dell’imposta di bollo, fissata dal Dpr n. 642/1972, preveda in generale l’assoggettamento a bollo delle domande e delle comunicazioni presentate al Registro delle imprese, salvo specifiche esenzioni. L’articolo 16, comma 6, del Dl n. 185/2008 costituisce una di queste eccezioni e mira esplicitamente a ridurre i costi amministrativi delle imprese, prevedendo che l’iscrizione e le variazioni del domicilio digitale siano esenti dal tributo. Tale norma è collocata, non a caso, in una disposizione denominata proprio “riduzione dei costi amministrativi”.
Ebbene, l’Agenzia sottolinea questo dato per sostenere che la finalità dell’estensione dell’obbligo di Pec agli amministratori è del tutto analoga a quella che aveva motivato l’originario obbligo per le imprese: garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra impresa e Pubblica amministrazione, oltre a uniformare le modalità di interlocuzione digitale e favorire la piena integrazione nel sistema digitale nazionale. Il dossier parlamentare relativo alla legge di bilancio 2025 conferma in modo esplicito questa ratio.
In pratica, se l’obiettivo è creare un canale di comunicazione digitale unitario, non avrebbe senso, osserva l’Amministrazione, imporre costi differenti per due adempimenti che, pur riferendosi a soggetti diversi (l’impresa da un lato e l’amministratore dall’altro), rispondono alla medesima finalità e si concretizzano nello stesso tipo di atto: una comunicazione al Registro delle imprese del proprio domicilio digitale. Trattare diversamente le due comunicazioni, imponendo il Bollo solo per quella degli amministratori, determinerebbe una incoerenza interna all’ordinamento e un aggravio ingiustificato proprio a carico delle figure che, in nome e per conto dell’impresa, devono dialogare con la Pubblica amministrazione.
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