9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda
L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n. 71 del 9 marzo 2026. L’Agenzia chiarisce che se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir.
Il caso sottoposto riguarda una società per azioni italiana che fornisce servizi informatici e di procurement (approvvigionamento) alle consociate del gruppo tramite un head office (sede centrale) in Italia e cinque stabili organizzazioni all’estero.
Nello specifico, la società sostiene costi di telefonia distinti in due componenti: una quota di “autoconsumo”, riferita all’utilizzo interno, e una quota con “finalità imprenditoriale”, integrata nei servizi IT infrastrutturali erogati ai clienti che quindi generano direttamente ricavi di esercizio dell’attività caratteristica.
Proprio su questa seconda quota di costi la società chiede se debba applicarsi o meno il limite di deducibilità dell’80% previsto dall’articolo 102, comma 9, del Tuir per le spese promiscue, cioè con un possibile impiego differente e ulteriore rispetto a quello imprenditoriale.
La norma, così come modificata dalla legge finanziaria per il 2007, stabilisce infatti che le quote di ammortamento, i canoni e le spese di impiego e manutenzione relative alle apparecchiature di comunicazione elettronica siano deducibili solo all’80%, salvo i casi di impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Si tratta di una presunzione assoluta di utilizzo promiscuo, volta a limitare ab origine la rilevanza fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto e la gestione delle apparecchiature terminali che, per le loro peculiari caratteristiche tecniche, oltre ad essere destinati all’esercizio di attività produttive di reddito, si prestano potenzialmente a soddisfare anche esigenze e necessità personali degli utilizzatori.
Tuttavia, come già precisato con le risoluzioni n. 320/E del 2008 e n. 162/E del 2009, il limite non si applica quando l’apparecchiatura è tecnicamente non idonea a un uso extraimprenditoriale oppure quando i costi costituiscono l’oggetto stesso dell’attività, essendo direttamente connessi a ricavi integralmente imponibili.
Se non fossero previste tali deroghe, infatti, si determinerebbe una ingiustificata penalizzazione in capo all’impresa, in quanto il contribuente, per un verso, conseguirebbe proventi soggetti a tassazione integrale e, per altro verso, sosterebbe costi telefonici che risultano deducibili nel limite forfettario dell’80%, pur avendo essi direttamente concorso al conseguimento di ricavi integralmente tassati. In altri termini, le spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati rappresentano costi “per commessa”, privi di utilizzo promiscuo, impiegati in via diretta per produrre ricavi tassati integralmente.
Nel caso concreto, l’impresa ha illustrato di essere in grado di individuare in maniera chiara e analitica i costi di telefonia, distinguendoli tra quota di costi per ”autoconsumo” e quota di costi ”con finalità imprenditoriale” tramite un sistema di Service pricing basato su driver tecnici, ossia mediante un analitico meccanismo di ripartizione rispetto ai clienti.
Pertanto, con la risposta odierna l’Agenzia conclude che qualora il contribuente sia in grado di distinguere analiticamente i costi riferibili all’autoconsumo da quelli destinati a generare ricavi tramite servizi resi ai clienti, tali ultime spese non rientrano nel limite dell’80%, ma sono deducibili integralmente dal reddito di impresa.
Infine, l’Agenzia estende lo stesso trattamento anche alle stabili organizzazioni estere, poiché la Spa italiana applica il principio della worldwide income taxation. Cioè, la società somma in Italia anche i redditi generati all’estero e, non avendo optato per la branch exemption, le stabili organizzazioni estere non sono fiscalmente separate e i loro costi e ricavi concorrono integralmente al reddito imponibile italiano.
Ne deriva che i redditi (e i costi) delle branch seguono le medesime regole della casa madre. Anche per loro, quindi, i costi “imprenditoriali” sono integralmente deducibili, mentre quelli soggetti a uso promiscuo ricadono nell’80 per cento.
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