Normativa e prassi

18 Giugno 2026

Bonus carburanti per la pesca, pronte le regole per l’accesso

Stabilite le modalità per fruire del contributo statale concesso alle imprese ittiche sotto forma di credito d’imposta e forniti i chiarimenti sulle spese ammesse al beneficio e sui limiti da rispettare

Pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 138 del 17 giugno 2026) il decreto ministeriale dello scorso 22 maggio, che contiene le istruzioni per fruire del credito d’imposta previsto per il settore della pesca dall’art. 4 del decreto-legge n. 33 del 2026. L’agevolazione ha lo scopo di sostenere le imprese ittiche colpite dall’aumento dei prezzi dei carburanti (vedi articolo “Convertito il decreto carburanti: confermati i crediti d’imposta”).

Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, rende subito applicabile il contributo straordinario introdotto nei mesi scorsi. Il testo chiarisce anche come accedere al beneficio, quali spese sono ammesse e quali limiti devono essere rispettati.

Entrando subito nel merito dell’argomento, l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della misura. Il decreto stabilisce che alle imprese che esercitano attività di pesca è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta. L’obiettivo è compensare, almeno in parte, i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante, in un momento in cui il prezzo di gasolio e benzina ha subito un aumento eccezionale. Il contributo copre infatti fino al 20% della spesa sostenuta per questi acquisti, purché legati all’alimentazione di mezzi utilizzati per l’attività di pesca.

La misura è limitata a un periodo ben preciso. Sono agevolabili soltanto le spese effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, cioè nel periodo in cui si sono registrati i rincari più significativi. Inoltre, per ottenere il beneficio è necessario dimostrare il sostenimento delle spese attraverso le fatture di acquisto, che costituiscono la base per il calcolo del credito. Tale calcolo, deve essere effettuato al netto dell’Iva.

Il decreto ricorda, poi, che le risorse disponibili non sono illimitate. Per il 2026 è previsto un tetto complessivo di 10 milioni di euro. Ciò significa che il contributo sarà riconosciuto entro questo limite, e che le modalità di concessione dovranno garantire il rispetto del plafond di spesa.

Infine, l’articolo 1 sottolinea che il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato, in particolare quelle specifiche per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Dopo aver definito finalità e caratteristiche del contributo, il decreto, con l’articolo 2, entra nel dettaglio dei soggetti interessati e delle modalità concrete per ottenere e utilizzare il beneficio. Innanzitutto, viene chiarito chi può accedere all’agevolazione. Il credito d’imposta è infatti destinato alle microimprese, piccole e medie imprese attive nella pesca professionale, senza distinzione di forma giuridica o regime contabile. Si tratta quindi di una platea variegata, che comprende gran parte degli operatori del settore. Restano però escluse le imprese che hanno pendenze legate al recupero di aiuti di Stato illegittimi o che rientrano nei casi esclusi dalla normativa europea.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa ammessa, il decreto precisa che il contributo riguarda esclusivamente il carburante utilizzato per la navigazione del peschereccio, escludendo qualsiasi altro impiego.

L’articolo 3 disciplina invece la procedura per presentare la domanda. Le imprese devono inviare la richiesta in via telematica attraverso la piattaforma del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, sarà una circolare a fissare le date e a fornire istruzioni pratiche, ma viene già stabilito che il tempo a disposizione per inviare le richieste non potrà essere inferiore a trenta giorni. La domanda ha un contenuto molto dettagliato: l’impresa deve indicare i propri dati, le unità da pesca utilizzate, l’ammontare delle spese sostenute e dichiarare eventuali altri aiuti ricevuti per gli stessi costi. Viene anche richiesto di attestare la regolarità fiscale e l’assenza di cause di esclusione. A supporto della domanda devono essere allegate le fatture di acquisto del carburante, le prove di pagamento e il libretto di controllo del carburante. È prevista la possibilità di correggere o sostituire la domanda entro i termini, mentre quelle presentate in modo non conforme vengono automaticamente escluse.

Una volta raccolte tutte le richieste, interviene l’articolo 4, che regola la fase di riparto delle risorse. Il Ministero calcola l’ammontare complessivo dei crediti richiesti e definisce l’aliquota effettiva del contributo. Se le domande complessive rientrano nel limite di spesa, il credito resta pari al 20% previsto dalla legge. Se invece le richieste superano i fondi disponibili, l’importo viene ridotto proporzionalmente per tutti, in modo da rispettare il tetto di 10 milioni di euro. Per i contributi più elevati, superiori a 150mila euro, è necessario anche il controllo antimafia prima di poter utilizzare il credito.

L’articolo 5 chiarisce come utilizzare concretamente il beneficio. Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo è possibile fino al 31 dicembre 2026, a partire dal momento in cui l’Agenzia delle entrate comunicherà il codice tributo. Viene inoltre chiarito che il credito non concorre alla formazione del reddito e non è soggetto ai limiti ordinari previsti per altri crediti d’imposta, rendendolo quindi più flessibile e vantaggioso.

L’articolo 6 disciplina la cumulabilità. Il credito può essere sommato ad altre agevolazioni relative agli stessi costi, ma con un limite preciso: non si può superare il costo effettivamente sostenuto né i massimali previsti dalla normativa europea.

Il decreto dedica, poi, l’articolo 7 ai controlli e alle sanzioni. Il Masaf effettuerà verifiche, anche a campione, per controllare la correttezza delle dichiarazioni e la reale sussistenza dei requisiti. Se emergono irregolarità o utilizzi indebiti del credito, si attivano le procedure di recupero delle somme, con l’aggiunta di interessi e sanzioni. Anche l’Agenzia delle entrate può segnalare eventuali anomalie, rafforzando il sistema di controllo.

Infine, l’articolo 8 riguarda la registrazione dell’aiuto. Tutti i contributi concessi vengono inseriti nei registri nazionali degli aiuti di Stato dedicati al settore della pesca.


Fonte: FiscoOggi

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