Normativa e prassi

14 Febbraio 2017

Bonus per la sicurezza “privata”:come e quando presentare l’istanza

Normativa e prassi

Bonus per la sicurezza “privata”:
come e quando presentare l’istanza

A partire dal prossimo 20 febbraio e fino al 20 marzo, gli interessati possono trasmettere telematicamente la richiesta all’Agenzia, utilizzando l’apposito software gratuito

immagine di una telecamera da videosorveglianza
Nell’ottica della prevenzione delle attività criminali, la legge di stabilità 2016 ha riconosciuto un credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche:
– per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme
– per contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Il credito spetta per le spese sostenute nel corso del 2016 in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; per quelle effettuate con riferimento a immobili usati promiscuamente, il beneficio spetta nella misura ridotta del 50 per cento.

La presentazione dell’istanza: modalità
Coloro che intendono usufruire del credito devono trasmettere un’apposita istanza di attribuzione all’Agenzia delle Entrate, di cui il provvedimento 14 febbraio 2017 definisce modalità e termini di invio. La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure dai soggetti incaricati (per esempio, commercialisti e ragionieri).

Per la compilazione dell’istanza e la relativa trasmissione deve essere utilizzato il software “Creditovideosorveglianza“, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 febbraio.
All’esito della trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuto ricevimento.
È possibile presentare una sola richiesta riepilogativa di tutte le spese sostenute nel corso del 2016. Se una stessa persona presenta più istanze, il sistema riterrà valida solo quella trasmessa per ultima.

Nella richiesta, gli interessati devono comunicare: il proprio codice fiscale, quello del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture (Iva compresa), specificando se si tratta di immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

Termini
I contribuenti interessati hanno un mese di tempo per presentare la richiesta: l’istanza di attribuzione del credito d’imposta deve essere trasmessa alle Entrate dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.

Misura del credito
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito complessivamente richiesto, determina la percentuale massima spettante a ciascun soggetto.
La percentuale sarà comunicata con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.

Utilizzo del credito
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione mediante modello F24, da presentare soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia; il bonus è compensabile a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei redditi.
 

r.fo.

pubblicato Martedì 14 Febbraio 2017

Bonus per la sicurezza “privata”:come e quando presentare l’istanza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto