14 Febbraio 2017
Piante aromatiche surgelate: l’Iva rimane congelata al 5%
Normativa e prassi
Piante aromatiche surgelate:
l’Iva rimane congelata al 5%
La tecnica di conservazione a bassa temperatura non altera le caratteristiche dei prodotti in questione: è pertanto applicabile la stessa aliquota fissata per quelli freschi
Rientrano, infatti, a pieno titolo nel capitolo 12 della Tariffa doganale (“Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”); in particolare, sono collocati nella voce 12.11, che comprende prodotti vegetali freschi o secchi, anche tagliati, frantumati, macinati o polverizzati … e consistenti sia in piante intere sia in parti di piante. Tra le piante (e loro parti) comprese nella voce 12.11 vi sono anche il basilico, l’origano, la salvia e il rosmarino.
L’Agenzia delle Dogane chiarisce che “il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti”. Può essere inserito in quella voce anche il basilico surgelato con aggiunta di olio, poiché l’aggiunta di una quantità minima (non più del 3%) di olio non ha funzione di condimento, ma di anti agglomerante e contribuisce a mantenere inalterate le caratteristiche di sapore e colore.
Sulla scorta del parere tecnico delle Dogane, dunque, per l’esatta individuazione del trattamento Iva applicabile alla commercializzazione di questi prodotti, bisogna far riferimento al numero 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota del 5% per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Pertanto, anche le cessioni di basilico, rosmarino e salvia surgelati, di basilico oliato surgelato e di origano a rametti o sgranato sono assoggettate a Iva con l’aliquota del 5 per cento.
Lilia Chini
pubblicato Martedì 14 Febbraio 2017
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