9 Febbraio 2017
Attività finanziarie in Vaticano:i codici tributo per pagare l’Ivafe
Normativa e prassi
Attività finanziarie in Vaticano:
i codici tributo per pagare l’Ivafe
Dovranno essere indicati nel modello di versamento unificato da quei contribuenti che detengono proventi presso organismi localizzati nel territorio dello Stato Pontificio
In particolare, il rappresentante fiscale di tali enti deve riportare, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i numeri:
- “1851”, per il saldo
- “1852”, per l’acconto.
Nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Per il codice tributo “1852”, nel campo “rateazione /regione prov./mese rif.”, deve essere esposto il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo, 0011 per il secondo).
Il rappresentante fiscale, in base alla provvista ricevuta, deve effettuare il versamento cumulativamente per tutti i soggetti rappresentati.
r.fo.
pubblicato Giovedì 9 Febbraio 2017
Ultimi articoli
Attualità 2 Maggio 2024
Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia
A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.
Normativa e prassi 2 Maggio 2024
Decreto “Adempimenti”, nuove indicazioni dall’Agenzia
Dopo i recenti chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali (circolare n.
Normativa e prassi 2 Maggio 2024
Contraddittorio preventivo, definiti i casi di esclusione
Individuati, con il decreto Mef dello scorso 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale.
Normativa e prassi 2 Maggio 2024
Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione
Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.