9 Febbraio 2017
Attività finanziarie in Vaticano:i codici tributo per pagare l’Ivafe
Normativa e prassi
Attività finanziarie in Vaticano:
i codici tributo per pagare l’Ivafe
Dovranno essere indicati nel modello di versamento unificato da quei contribuenti che detengono proventi presso organismi localizzati nel territorio dello Stato Pontificio
In particolare, il rappresentante fiscale di tali enti deve riportare, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i numeri:
- “1851”, per il saldo
- “1852”, per l’acconto.
Nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Per il codice tributo “1852”, nel campo “rateazione /regione prov./mese rif.”, deve essere esposto il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo, 0011 per il secondo).
Il rappresentante fiscale, in base alla provvista ricevuta, deve effettuare il versamento cumulativamente per tutti i soggetti rappresentati.
r.fo.
pubblicato Giovedì 9 Febbraio 2017

Ultimi articoli
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Contributo a discoteche e sale da ballo, istanze a partire dal 6 giugno
Tutto pronto per il contributo a fondo perduto a favore dei gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” previsto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Tax credit beni strumentali nuovi, collaudo senza riferimenti normativi
Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Locazione di alberghi: ok alla rivalutazione gratuita
Con la risposta n. 269 del 18 maggio 2022, l’Agenzia ha chiarito che la disciplina agevolativa dettata dall’articolo 6-bis del Dl n.
Attualità 18 Maggio 2022
In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento
Art. 1-bis (nuovo)Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti.