Normativa e prassi

1 Giugno 2018

Interpelli e consulenza giuridica:l’Agenzia indica la competenza

Normativa e prassi

Interpelli e consulenza giuridica:
l’Agenzia indica la competenza

Le istanze relative a disposizioni normative di recente introduzione, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi, sono assegnate alla Direzione centrale Coordinamento normativo

Interpelli e consulenza giuridica:|l’Agenzia indica la competenza
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 31 maggio 2018, ha definito la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale Coordinamento normativo (Dccn) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La decisione è diretta conseguenza della nuova articolazione interna degli uffici centrali figlia del recente riassetto organizzativo.

In estrema sintesi, alla Direzione centrale Coordinamento normativo viene assegnata una “specifica” competenza rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla Dccn.
 
Più precisamente, il provvedimento stabilisce che:

  • la Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per gli interpelli relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza (incluse quelle che modificano istituti già esistenti)
  • la stessa Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici (anche territoriali e assimilati), enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, relative a disposizioni normative “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. Tali istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione contribuenti mediante: consegna a mano, raccomandata a/r o pec all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it
  • la Divisione contribuenti (e le Direzioni centrali operanti al suo interno) sono competenti rispetto alle istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione centrale Coordinamento normativo, nonché rispetto alle seguenti tipologie particolari di interpello: interpello sui nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/2015); interpello presentato ai fini dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, comma 3, Tuir); interpello dei soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (articolo 6, comma 2, Dlgs 128/2015)
  • rimane invariata la competenza delle Direzioni regionali rispetto alla ricezione e alla trattazione delle istanze di interpello come indicata dal provvedimento 4 gennaio 2016

Nell’Allegato A del provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.

pubblicato Venerdì 1 Giugno 2018

Interpelli e consulenza giuridica:l’Agenzia indica la competenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto