1 Giugno 2018
Interpelli e consulenza giuridica:l’Agenzia indica la competenza
Normativa e prassi
Interpelli e consulenza giuridica:
l’Agenzia indica la competenza
Le istanze relative a disposizioni normative di recente introduzione, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi, sono assegnate alla Direzione centrale Coordinamento normativo
In estrema sintesi, alla Direzione centrale Coordinamento normativo viene assegnata una “specifica” competenza rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla Dccn.
Più precisamente, il provvedimento stabilisce che:
- la Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per gli interpelli relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza (incluse quelle che modificano istituti già esistenti)
- la stessa Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici (anche territoriali e assimilati), enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, relative a disposizioni normative “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. Tali istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione contribuenti mediante: consegna a mano, raccomandata a/r o pec all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it
- la Divisione contribuenti (e le Direzioni centrali operanti al suo interno) sono competenti rispetto alle istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione centrale Coordinamento normativo, nonché rispetto alle seguenti tipologie particolari di interpello: interpello sui nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/2015); interpello presentato ai fini dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, comma 3, Tuir); interpello dei soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (articolo 6, comma 2, Dlgs 128/2015)
- rimane invariata la competenza delle Direzioni regionali rispetto alla ricezione e alla trattazione delle istanze di interpello come indicata dal provvedimento 4 gennaio 2016.
Nell’Allegato A del provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.
pubblicato Venerdì 1 Giugno 2018

Ultimi articoli
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Contributo a discoteche e sale da ballo, istanze a partire dal 6 giugno
Tutto pronto per il contributo a fondo perduto a favore dei gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” previsto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Tax credit beni strumentali nuovi, collaudo senza riferimenti normativi
Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Locazione di alberghi: ok alla rivalutazione gratuita
Con la risposta n. 269 del 18 maggio 2022, l’Agenzia ha chiarito che la disciplina agevolativa dettata dall’articolo 6-bis del Dl n.
Attualità 18 Maggio 2022
In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento
Art. 1-bis (nuovo)Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti.