Normativa e prassi

1 Giugno 2018

Interpelli e consulenza giuridica:l’Agenzia indica la competenza

Normativa e prassi

Interpelli e consulenza giuridica:
l’Agenzia indica la competenza

Le istanze relative a disposizioni normative di recente introduzione, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi, sono assegnate alla Direzione centrale Coordinamento normativo

Interpelli e consulenza giuridica:|l’Agenzia indica la competenza
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 31 maggio 2018, ha definito la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale Coordinamento normativo (Dccn) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La decisione è diretta conseguenza della nuova articolazione interna degli uffici centrali figlia del recente riassetto organizzativo.

In estrema sintesi, alla Direzione centrale Coordinamento normativo viene assegnata una “specifica” competenza rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla Dccn.
 
Più precisamente, il provvedimento stabilisce che:

  • la Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per gli interpelli relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza (incluse quelle che modificano istituti già esistenti)
  • la stessa Direzione centrale Coordinamento normativo è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici (anche territoriali e assimilati), enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, relative a disposizioni normative “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. Tali istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione contribuenti mediante: consegna a mano, raccomandata a/r o pec all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it
  • la Divisione contribuenti (e le Direzioni centrali operanti al suo interno) sono competenti rispetto alle istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione centrale Coordinamento normativo, nonché rispetto alle seguenti tipologie particolari di interpello: interpello sui nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/2015); interpello presentato ai fini dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, comma 3, Tuir); interpello dei soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (articolo 6, comma 2, Dlgs 128/2015)
  • rimane invariata la competenza delle Direzioni regionali rispetto alla ricezione e alla trattazione delle istanze di interpello come indicata dal provvedimento 4 gennaio 2016

Nell’Allegato A del provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.

pubblicato Venerdì 1 Giugno 2018

Interpelli e consulenza giuridica:l’Agenzia indica la competenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?