Marcello Maiorino
31 Maggio 2018
Corte Ue, acconto con detrazionese l’acquirente non sa della frode
Giurisprudenza
Corte Ue, acconto con detrazione
se l’acquirente non sa della frode
Il diritto potrà, tuttavia, essere negato qualora si accerti che il contribuente, al momento del versamento, sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la cessione era incerta
Sì alla detrazione Iva, anche se la consegna va in fumo, per l’acconto versato e riscosso, nel caso in cui tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti all’acquirente e il trasferimento dei beni sembrava certo al momento del pagamento. Così rispondono gli eurogiudici a una controversia che oppone alcuni contribuenti al Fisco tedesco.
La fattispecie
Le domande di pronuncia pregiudiziale, relative alle cause della Corte Ue, a sezioni riunite, in commento, vertono sull’interpretazione degli articoli 63, 65, 167, 185 e 186 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva e sono state presentate nell’ambito di una controversia che oppone alcuni contribuenti all’amministrazione fiscale tedesca, in merito al rifiuto di accordare la detrazione dell’Iva assolta a monte e relativa ad acconti pagati per la consegna di impianti di cogenerazione, che non sono stati consegnati.
In particolare, i contribuenti hanno ordinato un impianto di cogenerazione presso una società, ma l’impianto non è stato fornito. Nei confronti della società è stata avviata una procedura di insolvenza, successivamente chiusa per insufficienza di attivi. I soggetti che agivano per conto della società sono stati condannati, in sede penale, per concorso in truffa nell’esercizio della loro professione e per bancarotta fraudolenta a danno degli acquirenti degli impianti di cogenerazione.
I contribuenti hanno quindi chiesto la detrazione dell’Iva assolta a monte relativa all’accordo versato. L’amministrazione finanziaria ha negato il diritto a tale detrazione. La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, la seguente questione.
La questione pregiudiziale
Con la questione in esame, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112, che riguardano le condizioni per la detrazione dell’Iva relativa a un acconto, debbano essere interpretati in senso puramente oggettivo o in funzione delle informazioni che il soggetto che ha pagato l’acconto conosceva o avrebbe dovuto conoscere, in circostanze, in cui la cessione dei beni non è stata effettuata a causa di eventi che hanno condotto alla condanna per truffa delle persone che lavoravano per i fornitori.
L’articolo 65 della direttiva 2006/112 prevede che nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l’imposta divenga esigibile all’atto della riscossione, a concorrenza dell’importo riscosso. Affinché l’Iva possa divenire esigibile in tali circostanze, occorre che la futura cessione o la futura prestazione siano già conosciuti e, dunque, che, al momento del versamento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati.
Nel caso in esame, al momento del versamento degli acconti, i beni oggetto della cessione erano chiaramente identificati ed erano stati precisati caratteristiche e prezzo.
Pertanto, il diritto alla detrazione non può essere negato al potenziale acquirente dato che l’acconto è stato pagato e incassato e che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione potevano essere considerati noti all’acquirente e che la transazione stessa appariva certa.
Infatti, per la Corte Ue, la circostanza che la data di cessione non fosse conosciuta con precisione al momento del versamento dell’acconto non consente di considerare non nota la futura cessione. Pertanto, tale circostanza non rimette in discussione la sicurezza del trasferimento dei beni.
Va tuttavia esaminato il problema dell’eventuale esistenza di un elemento di dubbio che farebbe escludere l’applicazione dell’articolo 65 della direttiva 2006/112. In particolare, i beni di cui si tratta non sono stati ceduti a causa di fatti commessi da persone che lavoravano per i fornitori, persone condannate per concorso in truffa nell’esercizio della loro professione. Tali fatti sono stati conosciuti successivamente al versamento degli acconti oggetto della controversia.
In via generale, gli acconti incassati prima della cessione rendono esigibile l’imposta. In tal modo i contraenti dimostrano di voler trarre anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione dell’operazione.
Di conseguenza, qualora, al momento dell’incasso siano soddisfatte le condizioni connesse all’esigibilità dell’Iva, il diritto alla detrazione sorge e il soggetto che ha versato l’imposta può esercitare il diritto in quel momento, senza che occorra tener conto di altri elementi di fatto, conosciuti successivamente, che renderebbero incerta la realizzazione della cessione o della prestazione.
Al contrario, il beneficio di tale diritto deve essere negato al soggetto dalle autorità e dai giudici nazionali qualora si accerti che, al momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che tale cessione o tale prestazione potevano non realizzarsi.
Le conclusioni della Corte Ue
Pertanto, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il diritto a detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui la somma è stata versato e riscossa e, al momento del pagamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti all’acquirente e il trasferimento dei beni sembrava in quel momento certa. Il diritto potrà, tuttavia, essere negato qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione della cessione era incerta.
Data della sentenza
31 maggio 2018
Numero della causa
C-660-661/16
Nome delle parti
Finanzamt Dachau
contro
Achim Kollrob
e
Finanzamt Goppingen
contro
Erich Wirtl
pubblicato Giovedì 31 Maggio 2018

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