Attualità

21 Maggio 2018

Rottamazione delle cartelle,le risposte entro il 30 giugno

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Rottamazione delle cartelle,
le risposte entro il 30 giugno

I contribuenti che hanno inviato le istanze di adesione riceveranno, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, la comunicazione delle somme dovute con l’elenco dei carichi

Rottamazione delle cartelle,|le risposte entro il 30 giugno

Chiusa il 15 maggio scorso la finestra per aderire alla definizione agevolata, si apre ora una nuova fase della cosiddetta rottamazione delle cartelle (prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017). Sono partite le attività previste dalla legge per fornire ai contribuenti le risposte alle istanze presentate, con l’esito di accoglimento e eventuale rigetto dell’adesione. Entro giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà a coloro che hanno aderito la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio di quanto dovuto, le modalità e i tempi di pagamento.
 
I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, come previsto dalla legge, pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
 
Cosa succede ora
Entro il 30 giugno 2018, a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, verrà inviata la “Comunicazione delle somme dovute” con l’elenco dei carichi “rottamati”, il dettaglio sui possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione.
 
Per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, i pagamenti sono previsti in un massimo di 5 rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019), ciascuna pari al 20% del debito definito.
Per i carichi “rottamabili” relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2016, la legge prevede fino a un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due rate ciascuna pari al 40% del debito definito, mentre la terza il restante 20 per cento.
 
Invece, per cartelle o avvisi interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, con rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, comprese le istanze dei “respinti” della precedente definizione agevolata (Dl 193/2016), è prevista una prima comunicazione entro giugno 2018 con l’importo dovuto per regolarizzare le rate del 2016 (da pagare entro il 31 luglio 2018). Successivamente, entro settembre 2018, arriverà la “Comunicazione” per la definizione agevolata (massimo 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Come previsto dalla legge, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.
 

Rosalba Totaro

pubblicato Lunedì 21 Maggio 2018

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