Attualità

5 Giugno 2017

L’Igm “strizza l’occhio spaziale”e il data base del Fisco “intende”

Attualità

L’Igm “strizza l’occhio spaziale”
e il data base del Fisco “intende”

Le procedure e i software prodotti nell’ambito della collaborazione saranno in comune proprietà e, dunque, entrambe le parti potranno servirsene per i propri fini istituzionali

L’Igm “strizza l’occhio spaziale”|e il data base del Fisco “intende”
Agenzia delle Entrate e Istituto geografico militare (Igm) mettono insieme le conoscenze e stringono un accordo di collaborazione per aggiungere valenza alle loro specifiche attività. Banche dati in comune, quindi, per consentire monitoraggio costante e continuo aggiornamento del territorio nazionale.
L’intesa è stata sottoscritta dal direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, e dal generale Gianfranco Rossi, comandante dell’Istituto.
 
La necessità di lavorare congiuntamente nasce da una condivisione di finalità: l’Igm, nella veste di Organo cartografico dello Stato, ha come obiettivo l’inquadramento plano-altimetrico del territorio, in sostanza la sua rappresentazione fisica; l’Agenzia, dal canto suo, deve invece controllare gli immobili presenti sullo stesso territorio per mantenere aggiornata l’anagrafe relativa a tali beni, anche attraverso foto-identificazioni aeree da sovrapporre alla propria cartografia catastale.
Ebbene, un know-how, quello dell’Igm, strategico per il fisco; informazioni fondamentali, quelle dell’Amministrazione finanziaria, per l’Istituto.
 
Detto ciò, in sostanza l’accordo, che avrà durata triennale, prevede:

  • la condivisione delle conoscenze mediante lo scambio di dati “territoriali”
  • la produzione congiunta di data base, cartografie e dati geospaziali
  • la definizione di procedure per ottenere dati plano-altimetrici, grafici e numerici
  • la realizzazione di reti geodetiche (reti di livellazione del terreno ad alta precisione, costruite con l’impiego di tecniche differenziali Gps), planimetriche e altimetriche di interesse comune. 

Passati i tre anni, l’eventuale rinnovo dell’intesa dovrà essere esplicito e per iscritto.
 

pubblicato Mercoledì 7 Giugno 2017

L’Igm “strizza l’occhio spaziale”e il data base del Fisco “intende”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto