1 Giugno 2017
Comunicazioni anomalie da Studi:dal “cassetto” fino alla compliance
Normativa e prassi
Comunicazioni anomalie da Studi:
dal “cassetto” fino alla compliance
Confermate, rispetto alle precedenti campagne informative, le cause di esclusione dalla selezione, come le cessate attività, le partite Iva chiuse o ancora i fallimenti e i decessi
In particolare, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto, in Unico 2016, di ricorrere a un intermediario (che ha accettato l’incarico nella stessa dichiarazione), le comunicazioni in argomento sono trasmesse, via Entratel, a quest’ultimo (provvedimento 18 giugno 2015).
Queste le modalità impresse nel provvedimento 6 giugno 2017, con cui l’Agenzia informa gli interessati. Un documento predisposto all’insegna del nuovo corso intrapreso nei rapporti con i cittadini e finalizzato alla promozione dell’adempimento spontaneo.
In più, nell’ipotesi di chiarimenti, i contribuenti o gli intermediari possono utilizzare l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2017”, disponibile nella sezione “Studi di settore” del sito delle Entrate.
L’identificazione delle anomalie è avvenuta attraverso l’elaborazione di una specifica tecnica realizzata con il supporto della Sose Spa (Soluzioni per il sistema economico).
Nel dettaglio, per il 2017, sono stati inquadrati 70 diversi casi di anomalie. Di questi, la maggior parte (58) riguarda le imprese, ad esempio, quelle che hanno dichiarato dati “squilibrati” in tema di esistenze iniziali e rimanenze finali; altri (6) i professionisti, come quelli che non hanno dichiarato i beni strumentali che stanno ammortizzando; i rimanenti 6, entrambe le tipologie di redditi.
Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie, troverà nel “cassetto” una sola comunicazione.
Inoltre, come nelle precedenti campagne informative, sono state confermate le ipotesi di esclusione dalla selezione, tra le quali, ricordiamo coloro che al momento dell’elaborazione della comunicazione hanno cessato l’attività, chiuso la partita Iva o sono falliti oppure deceduti; o ancora i contribuenti che hanno barrato, in uno dei periodi d’imposta interessati, la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore (l’elenco dettagliato è nell’allegato al provvedimento).
Continuiamo a muoverci nell’ambito del “cambia verso”, dove l’informazione preventiva assume un ruolo predominante, essendo propedeutica all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti. Una strada imboccata con decisione dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014), con la quale è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni in suo possesso, offrendo al primo la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni tramite il ravvedimento operoso, con il beneficio, quindi, di una sensibile riduzione delle sanzioni.
pubblicato Martedì 6 Giugno 2017
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