1 Giugno 2017
Comunicazioni anomalie da Studi:dal “cassetto” fino alla compliance
Normativa e prassi
Comunicazioni anomalie da Studi:
dal “cassetto” fino alla compliance
Confermate, rispetto alle precedenti campagne informative, le cause di esclusione dalla selezione, come le cessate attività, le partite Iva chiuse o ancora i fallimenti e i decessi
In particolare, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto, in Unico 2016, di ricorrere a un intermediario (che ha accettato l’incarico nella stessa dichiarazione), le comunicazioni in argomento sono trasmesse, via Entratel, a quest’ultimo (provvedimento 18 giugno 2015).
Queste le modalità impresse nel provvedimento 6 giugno 2017, con cui l’Agenzia informa gli interessati. Un documento predisposto all’insegna del nuovo corso intrapreso nei rapporti con i cittadini e finalizzato alla promozione dell’adempimento spontaneo.
In più, nell’ipotesi di chiarimenti, i contribuenti o gli intermediari possono utilizzare l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2017”, disponibile nella sezione “Studi di settore” del sito delle Entrate.
L’identificazione delle anomalie è avvenuta attraverso l’elaborazione di una specifica tecnica realizzata con il supporto della Sose Spa (Soluzioni per il sistema economico).
Nel dettaglio, per il 2017, sono stati inquadrati 70 diversi casi di anomalie. Di questi, la maggior parte (58) riguarda le imprese, ad esempio, quelle che hanno dichiarato dati “squilibrati” in tema di esistenze iniziali e rimanenze finali; altri (6) i professionisti, come quelli che non hanno dichiarato i beni strumentali che stanno ammortizzando; i rimanenti 6, entrambe le tipologie di redditi.
Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie, troverà nel “cassetto” una sola comunicazione.
Inoltre, come nelle precedenti campagne informative, sono state confermate le ipotesi di esclusione dalla selezione, tra le quali, ricordiamo coloro che al momento dell’elaborazione della comunicazione hanno cessato l’attività, chiuso la partita Iva o sono falliti oppure deceduti; o ancora i contribuenti che hanno barrato, in uno dei periodi d’imposta interessati, la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore (l’elenco dettagliato è nell’allegato al provvedimento).
Continuiamo a muoverci nell’ambito del “cambia verso”, dove l’informazione preventiva assume un ruolo predominante, essendo propedeutica all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti. Una strada imboccata con decisione dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014), con la quale è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni in suo possesso, offrendo al primo la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni tramite il ravvedimento operoso, con il beneficio, quindi, di una sensibile riduzione delle sanzioni.
pubblicato Martedì 6 Giugno 2017
Ultimi articoli
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Indennità preavviso e fine rapporto, per attività svolte tra Italia e estero
L’Agenzia delle entrate indica le regole di imponibilità delle somme corrisposte in Italia e in Finlandia da due società dello stesso gruppo a un dirigente dopo la fine del rapporto di lavoro Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.
