20 Marzo 2026
Lavoro da remoto per azienda estera, sì al nuovo regime sugli impatriati
Il lavoratore potrà beneficiare della misura di favore se la residenza fiscale è trasferita in Italia e l’attività è svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero
Un ingegnere informatico italiano, iscritto all’Aire e residente fiscalmente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese per la quale lavora esclusivamente da remoto, coniugato con una donna residente in Italia, potrà beneficiare del regime sugli impatriati al suo rientro in Italia nel 2026, essendo irrilevante il fatto che continuerà a lavorare in smart working per il datore estero.
Inoltre, avendo tre figli minori, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare, a patto che i figli, nel periodo di fruizione del regime, siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025 con il trasferimento della madre. È la sintesi della risposta n. 82 del 20 marzo 2026 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia fa un quadro sulla disposizione agevolativa (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) in base alla quale i redditi dei lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza nel nostro Paese, specificate dalla stessa misura di favore.
L’Agenzia, per quanto riguarda il caso in esame, precisa che il lavoro da remoto per un’azienda estera non è un ostacolo per accedere al nuovo regime, che può tranquillamente essere applicato se la residenza fiscale è trasferita in Italia e se l’attività lavorativa viene svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero. Né rappresenta un problema la continuità del rapporto con l’azienda straniera, considerando che il contribuente è stato all’estero per oltre 30 anni, quindi molto più del minimo richiesto dalla norma.
Il lavoratore, in sintesi, potrà beneficiare del nuovo regime sugli impatriati (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) a partire dal 2026 e per i successivi 4 anni, se rispetta tutte le altre condizioni. L’Agenzia, inoltre, chiarisce che lo stesso dipendente impatriato potrà fruire della riduzione dell’imponibile al 40%: avendo tre figli minori residenti in Italia, infatti, il reddito prodotto in Italia concorrerà al reddito complessivo solo nella misura del 40%, come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023. Ai fini dell’applicazione della misura agevolativa, infatti, è irrilevante che i figli siano rientrati nel 2025, cioè un anno prima del contribuente.
Ultimi articoli
Attualità 9 Settembre 2026
E-commerce: dalle Dogane le regole per lo “Special Arrangement”
Il regime speciale è disciplinato dall’articolo 74-sexies.
Analisi e commenti 9 Settembre 2026
Testo unico adempimenti e accertamenti, l’armonizzazione delle imposte indirette
Focus sulle regole vigenti in materia di controllo per quanto riguarda imposte ipo-catastali, bollo, registro, successioni, donazioni e tributi erariali minori Nuova puntata del nostro approfondimento sul contenuto del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Dlgs n.
Analisi e commenti 8 Settembre 2026
Testo unico adempimenti, focus sulle attività di controllo
Nuovo approfondimento sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Analisi e commenti 8 Settembre 2026
L’Ocse incassa 140 contributi sulla riforma dei servizi infragruppo
La consultazione pubblica sulla revisione del Capitolo VII delle linee guida sui prezzi di trasferimento riaccende il confronto sull’arm’s length principle nell’era post-Beps L’Ocse ha di recente avviato una consultazione pubblica sulla revisione del Chapter VII delle Oecd transfer pricing guidelines, dedicato alle regole applicabili ai servizi infragruppo.