Attualità

9 Settembre 2026

E-commerce: dalle Dogane le regole per lo “Special Arrangement”

Il regime speciale è disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del decreto Iva e consente la gestione delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi

Dal 1° luglio è operativa la riforma dell’e-commerce. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo le istruzioni fornite con la circolare 17/2026, pubblica oggi un avviso online, dedicato agli operatori economici che intendono aderire al regime “Special Arrangement” per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione. Il regime, disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del decreto Iva, consente la gestione delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi.

Per accedere allo “Special Arrangement”, gli operatori devono inviare preventivamente una comunicazione tramite Pec alla direzione Dogane. L’adesione comporta inoltre il rispetto di alcuni requisiti operativi. Nelle dichiarazioni doganali presentate con i tracciati H1, H6 o H7 deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49. È, inoltre, necessario disporre di un’autorizzazione alla dilazione di pagamento (Dpo), in caso contrario occorre richiederla per consentire la gestione delle specificità operative del flusso e-commerce. A ciò si aggiunge l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (Cgu) a copertura degli oneri doganali, inclusi il dazio forfettario di 3 euro e l’Iva all’importazione.

L’avviso ricorda anche che, per tutte le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement, dal 1° luglio 2026 è obbligatorio valorizzare il campo “Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment” indicando il riferimento alla dilazione di pagamento autorizzata.

Dal punto di vista fiscale, il documento chiarisce che, nelle operazioni gestite con il regime F49, il dazio forfettario di 3 euro (vedi articolo Importazioni extra Ue, pronte le linee guida della Commissione) deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’Iva all’importazione. È, inoltre, precisato che la contabilizzazione del debito avviene successivamente alla ricezione della comunicazione dell’Iva riscossa, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla disciplina unionale.

L’avviso conclude rinviando alle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia per ulteriori dettagli operativi destinati agli operatori interessati ad aderire al regime speciale.

Ricordiamo, con l’occasione, che la circolare n. 17/2026 richiamata, ha fornito le istruzioni operative conseguenti all’eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore modesto e all’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, di un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate.


Fonte: FiscoOggi

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