Analisi e commenti

9 Settembre 2026

Testo unico adempimenti e accertamenti, l’armonizzazione delle imposte indirette

Focus sulle regole vigenti in materia di controllo per quanto riguarda imposte ipo-catastali, bollo, registro, successioni, donazioni e tributi erariali minori

Nuova puntata del nostro approfondimento sul contenuto del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Dlgs n. 141/2026). In questo focus analizziamo la Parte II, Titolo III, Capo IV e Capo V, che recepisce e armonizza, con alcune novità, la normativa relativa all’attività di accertamento in materia di registro e altri tributi indiretti e dei tributi erariali minori.

Dal registro all’imposta di bollo
Il Capo IV del Tu è suddiviso in quattro sezioni e comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo all’imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale, all’imposta sulle successioni e sulle donazioni e all’imposta di bollo.
Quanto già previsto dall’articolo 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende) del Dpr n. 131/1986 è stato trasposto nell’articolo 299; in particolare, nel comma 1 viene esposto il criterio base per l’attività di verifica e valutazione dei beni immobili oggetto di trasferimento, sia per atto tra vivi sia mortis causa.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate controlla la conformità del valore dichiarato al valore venale in comune commercio, ovvero quello che corrisponde al reale valore di mercato dell’immobile in quel determinato momento e luogo.
Il legislatore ha posto, però, un limite al potere di rettifica nel comma 5 del suddetto articolo 299 (recependo quanto già previsto dal comma 4 del citato articolo 52) nel caso in cui le parti dichiarino in atto, ovvero in dichiarazione, il valore catastale ottenuto dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata, per alcuni coefficienti fissi, i cosiddetti “moltiplicatori”.
È da segnalare, in particolare, che il comma 5 è stato attualizzato tenendo conto delle modifiche normative apportate dalla legge 662/1996 in materia di rivalutazione delle rendite catastali, dalla legge n. 350/2003, dai decreti legge nn. 168/2006 e 262/2006 in materia di rivalutazione dei moltiplicatori catastali.

Ecco cosa cambia nel dettaglio:

  • per i terreni, il moltiplicatore è stato attualizzato da 75 a 90
  • per i fabbricati del gruppo catastale B (immobili a destinazione collettiva, pubblica o istituzionale, come caserme, ospedali e uffici pubblici) il moltiplicatore passa da 100 a 168
  • per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e nel gruppo catastale E (immobili a destinazione particolare, ovvero edifici e spazi adibiti a speciali esigenze pubbliche o di interesse collettivo che non rientrano in altre categorie, ad esempio le stazioni) il valore del moltiplicatore è attualizzato da 34 a 40,80
  • per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (raggruppa gli immobili a destinazione speciale, come opifici, alberghi e teatri), il valore del moltiplicatore è attualizzato da 50 a 60
  • per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni prima casa, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 100 a 110
  • per le case di abitazione diverse da quelle cui si applicano le agevolazioni prima casa e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 100 a 120.

Le stesse modifiche sono state recepite nel comma 6 dell’articolo 309 che tratta dell’imposta di successione. Nel comma 1 dello stesso articolo 309, è stato aggiornato il tasso di interesse per ritardato pagamento (articolo 6 del decreto ministeriale del 21 maggio 2009): per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali passa al 2,5% per semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

I tributi minori
Nel Capo V, composto da 6 sezioni, sono confluite le disposizioni in materia di accertamento riguardanti i tributi erariali minori.
In particolare, nella Sezione I sono state trasposte le disposizioni relative all’accertamento delle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi previsti dagli articoli da 27 a 30 della legge n. 1216/1961.
Nella Sezione II sono state invece trasposte, con alcune modifiche, le disposizioni in tema di controlli dell’imposta sugli intrattenimenti disciplinate dal Dpr n. 640/1972.
Come precedentemente accennato, è stato modificato il termine di trenta giorni previsto dal comma 3 dell’articolo 323, termine entro il quale il contribuente doveva versare le somme dovute a seguito della comunicazione, per allinearlo al termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 287, comma 2, del Testo unico. Tale coordinamento si è reso necessario a seguito dell’attuale disciplina di riferimento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in materia di sanzioni tributarie per omesso versamento e di attività di liquidazione applicabile anche all’imposta sugli intrattenimenti. Anche l’articolo 327, che prevede l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori, è stato riformulato a seguito del Dlgs n. 60/1999 che ha ridefinito i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e la Siae, trasformando quest’ultima in un soggetto che collabora con l’Agenzia delle entrate per le attività di controllo e accertamento.
Le Sezioni III, IV, V e VI riguardano, rispettivamente, le disposizioni in materia di accertamento sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta “Tobin Tax”), quelle relative agli abbonamenti alle radioaudizioni, quelle sull’imposta sui servizi digitali e infine quelle relative alle tasse sulle concessioni governative.

Sull’approvazione del nuovo Testo unico sono stati pubblicati:

l’articolo “Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento” del 7 agosto 2026
l’articolo “Gli adempimenti nel nuovo Testo unico fra riorganizzazione e novelle legislative” del 7 settembre 2026
l’articolo “Testo unico adempimenti, focus sulle attività di controllo” dell’8 settembre 2026
 


Fonte: FiscoOggi

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