20 Marzo 2026
Lavoro da remoto per azienda estera, sì al nuovo regime sugli impatriati
Il lavoratore potrà beneficiare della misura di favore se la residenza fiscale è trasferita in Italia e l’attività è svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero
Un ingegnere informatico italiano, iscritto all’Aire e residente fiscalmente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese per la quale lavora esclusivamente da remoto, coniugato con una donna residente in Italia, potrà beneficiare del regime sugli impatriati al suo rientro in Italia nel 2026, essendo irrilevante il fatto che continuerà a lavorare in smart working per il datore estero.
Inoltre, avendo tre figli minori, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare, a patto che i figli, nel periodo di fruizione del regime, siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025 con il trasferimento della madre. È la sintesi della risposta n. 82 del 20 marzo 2026 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia fa un quadro sulla disposizione agevolativa (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) in base alla quale i redditi dei lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza nel nostro Paese, specificate dalla stessa misura di favore.
L’Agenzia, per quanto riguarda il caso in esame, precisa che il lavoro da remoto per un’azienda estera non è un ostacolo per accedere al nuovo regime, che può tranquillamente essere applicato se la residenza fiscale è trasferita in Italia e se l’attività lavorativa viene svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero. Né rappresenta un problema la continuità del rapporto con l’azienda straniera, considerando che il contribuente è stato all’estero per oltre 30 anni, quindi molto più del minimo richiesto dalla norma.
Il lavoratore, in sintesi, potrà beneficiare del nuovo regime sugli impatriati (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) a partire dal 2026 e per i successivi 4 anni, se rispetta tutte le altre condizioni. L’Agenzia, inoltre, chiarisce che lo stesso dipendente impatriato potrà fruire della riduzione dell’imponibile al 40%: avendo tre figli minori residenti in Italia, infatti, il reddito prodotto in Italia concorrerà al reddito complessivo solo nella misura del 40%, come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023. Ai fini dell’applicazione della misura agevolativa, infatti, è irrilevante che i figli siano rientrati nel 2025, cioè un anno prima del contribuente.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Libro giornale in formato digitale, imposta di bollo anno per anno
Secondo la normativa vigente, il tributo dovuto per il registro contabile tenuto in modalità informatica è dovuto ogni 2.
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Retribuzione del personale in comando, rimborso alla società datrice con Iva
Le somme che la struttura commissariale riconosce a una società per coprire i costi dei dipendenti messi a sua disposizione sono corrispettivi soggetti all’imposta Le somme versate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso per la retribuzione del personale da quest’ultima fornito in comando vanno assoggettate a Iva.
Analisi e commenti 13 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (3) Cedolare secca e locazioni brevi
Nel nuovo testo unico trovano casa anche le regole che disciplinano gli adempimenti fiscali dei soggetti che esercitano intermediazione immobiliare Proseguendo nell’approfondimento degli aspetti che caratterizzano il nuovo Testo unico, in questo articolo verrà approfondita la disciplina che riguarda l’applicazione della cosiddetta “cedolare secca” che è stata inserita negli articoli: – 203, rubricato “Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi” (prima commi da 1 a 4 dell’articolo 3 del Dlgs n.
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Credito d’imposta “transizione 4.0”: sì al beneficio se l’impresa continua
L’Agenzia valorizza la sostanza economica rispetto alla forma e conferma come l’agevolazione debba continuare a sostenere gli investimenti effettivamente destinati alla crescita delle imprese Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.