6 Giugno 2023
Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente
Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
Lo precisa l’Agenzia in una faq pubblicata oggi, 6 giugno 2023, sul proprio sito.
Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.
In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
- il codice fiscale del condominio (se applicabile)
- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
- la tipologia di intervento agevolato
- l’anno di sostenimento della spesa
- l’ammontare della spesa sostenuta
- l’ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
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