Normativa e prassi

6 Novembre 2026

Pensione e doppia cittadinanza, imponibilità esclusiva in Italia

In base alla Convenzione Italia/Libano, la pensione pubblica erogata dall’Italia a un residente in Libano è tassata solo nel nostro Paese se il percettore possiede anche la nazionalità italiana

Il trattamento pensionistico corrisposto a un cittadino residente fiscalmente in Libano, con cittadinanza sia libanese che italiana, per servizi prestati presso un Ministero italiano, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente in Italia secondo quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione contro le imposizioni fra Italia e Libano. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 202/2026.

L’Agenzia ricorda in via generale che le pensioni corrisposte dallo Stato italiano e percepite da soggetti non residenti si considerano prodotte, e quindi assoggettate a imposta, nel territorio dello Stato (articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir).

La stessa Agenzia sottolinea, inoltre, la necessità di analizzare la Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Libano, considerata la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno.

Tale convenzione precisa, in primo luogo, che “Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato” (articolo 19, paragrafo 2 della Convenzione Italia/Libano).

Quindi le pensioni pubbliche corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, per servizi pubblici resi a tale Stato sono imponibili esclusivamente nello Stato erogatore.

Tuttavia, lo stesso articolo della convenzione alla lettera b), in deroga a tale principio, precisa che tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dell’altro Stato.

L’Agenzia rileva che tale deroga, però, non è applicabile al caso in esame in quanto il cittadino libanese che ha proposto l’interpello ha sia la nazionalità libanese che la nazionalità italiana.

Di conseguenza, il trattamento pensionistico in esame dovrà essere assoggettato a imposizione esclusiva in Italia in quanto erogato a un residente del Libano in possesso sia della nazionalità libanese che di quella italiana.


Fonte: FiscoOggi

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