24 Marzo 2023
Spese per attività fisica adattata, il bonus fruibile sfiora quota 100%
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute lo scorso anno dalle persone fisiche per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa) è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Per la precisione è pari al 97,5838% la percentuale del bonus. Il modello, i termini e le modalità di presentazione delle istanze erano state definite con il provvedimento dell’11 ottobre 2022. Con un nuovo provvedimento siglato oggi, 24 marzo 2023, dal direttore dell’Agenzia, sono rese note le percentuali di fruizione del contributo.
Il bonus era stato introdotto dall’articolo 1, comma 737 della legge 21, n. 234/2021. Tale disposizione aveva previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono delle spese, documentate, per la fruizione di attività fisica adattata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021. Con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Le modalità applicative per il riconoscimento del bonus, incluso il rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro, erano state definite poi con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’11 ottobre 2022. Lo stesso provvedimento aveva stabilito la finestra temporale per l’invio delle domande, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e, inoltre, che un successivo provvedimento avrebbe reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario. La percentuale, infine, sarebbe stata ottenuta dal rapporto tra le risorse stanziate pari a 1,5 milioni e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze validamente presentate.
Considerato che l’ammontare complessivo dei bonus validamente richiesti dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, per le spese sostenute nell’arco del 2022, è risultato di 1.537.139 euro, l’Agenzia, con il presente provvedimento comunica che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.
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