15 Maggio 2026
Credito Zes unica 2025 aggiuntivo, il codice tributo per utilizzarlo
Le imprese destinatarie possono inviare ancora per oggi la richiesta di accesso al contributo integrativo, riconosciuto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti agevolati dello scorso anno
Via libera al codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.
A istituirlo, la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, con la seguente denominazione:
“7041” – “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
La misura è destinata alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale per il Mezzogiorno nell’anno 2025 e che hanno presentato la comunicazione integrativa nei tempi previsti (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025).
Per accedere al beneficio aggiuntivo occorre presentare un’apposita comunicazione, la cui finestra di invio si chiude proprio oggi (vedi articolo “Bonus aggiuntivo Zes unica 2025: domande entro il 15 maggio). Ricordiamo che un requisito necessario è che sugli investimenti oggetto della stessa comunicazione i destinatari non abbiano ottenuto il riconoscimento del bonus diretto a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (“Transizione 5.0”, articolo 38, Dl n. 19/2024).
Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025 ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. All’agevolazione non si applica il limite annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
In ogni caso l’utilizzo decorre non prima del rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.
La risoluzione odierna contiene, come di consueto, le indicazioni tecniche per l’utilizzo del codice tributo. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in base agli F24 ricevuti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, pena lo scarto del modello F24.
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