15 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: i codici per versare e compensare
Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24 per versare il contributo o recuperare l’eccedenza Irap versata con riferimento alla stessa somma
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2025, istituisce i codici tributo “2718”, “1948”, “8956” e “8956”. I primi tre devono essere utilizzati per il versamento del contributo straordinario delle banche previsto dalla legge di bilancio 2026, il terzo per utilizzare in compensazione, come prevede la stessa legge di bilancio, la maggiore Irap versata sui dividendi infra-Ue o See.
Contributo straordinario banche
In premessa ricordiamo che, in base all’articolo 1, comma 69, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), le banche, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, possono applicare un contributo straordinario alla riserva prevista dall’articolo 23 del Dl n. 104/2023 (articolo 26, comma 5-bis). Le modalità di applicazione del contributo sono disciplinate dai successivi commi 74 e 74. In particolare, il comma 73 stabilisce che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione di tale contributo, e per quanto concerne il relativo contenzioso, va fatto riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Con la risoluzione odierna, quindi, l’Agenzia introduce i codici tributo per consentire alle banche di versare con il modello F24 il contributo straordinario, le sanzioni e i relativi interessi. Eccoli nel dettaglio:
- “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – interessi da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Questi codici vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La risoluzione precisa che per il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023), e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, non cambia nulla, perché rimangono validi i codici tributo “2717”, “1947” e “8955” istituiti con la risoluzione n. 7/E/2024.
Compensazione Irap
Sempre la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 47) prevede che, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, le banche possono chiedere il rimborso dell’eccedenza Irap versata in relazione ai dividendi infra-Ue o See inclusi nel valore della produzione netta (secondo le regole previste dal Dlgs n. 446/1997).
Per ottenere il rimborso è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare la somma come credito in compensazione, ma esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 69, del Bilancio 2026 (contributo straordinario banche). L’importo da recuperare può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
L’Agenzia, con provvedimento del 22 aprile 2026, ha approvato il modello per chiedere il rimborso oppure la compensazione (vedi “Irap dividendi infra-Ue o See: ok al modello per il rimborso”). Lo stesso provvedimento stabilisce che possono essere utilizzati in compensazione anche gli interessi maturati sull’eccedenza Irap pagata, calcolati dal momento del versamento fino alla presentazione dell’istanza. Ciascun contribuente può consultare l’importo del credito disponibile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’Irap da recuperare tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, è istituito il codice tributo:
• “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il nuovo identificativo deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi di riversamento del contributo, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va invece riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
Infine, il documento di prassi precisa che il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718” (“Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”) istituito con la stessa risoluzione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.