15 Febbraio 2023
Servizi di teleriscaldamento: le regole per fruire dell’Iva al 5%
A partire dal 1° gennaio 2023, diversamente da quanto previsto dal decreto Iva, le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate a Iva con l’aliquota ridotta al 5%. Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l’Iva al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, del 15 febbraio 2023, sono approvate le regole per fruire dell’aliquota Iva minima prevista, per i suindicati mesi, dall’articolo 1, comma 16, dell’ultima legge di bilancio, in deroga alle disposizioni del decreto Iva, per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici. L’aliquota agevolata si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Secondo l’Agenzia, infatti, considerata l’eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/2022, relativa all’applicazione dell’aliquota Iva del 5% prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dall’ultimo Bilancio al primo trimestre 2023.
In tale occasione, l’amministrazione aveva per l’appunto chiarito che la temporanea normativa emergenziale andava nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti. Pertanto, l’Iva ridottissima doveva riguardare l’intera fornitura del gas resa all’utente finale e doveva essere contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma.
Analogamente, il discorso vale anche per l’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento definite come “qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento … di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; (..)” (articolo 2, comma 2, lettera gg) del Dlgs n. 102/2014), con esclusione delle reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento).
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