31 Luglio 2026
Atti privati in formato elettronico, si applica il bollo in misura ordinaria
L’imposta è determinata forfettariamente, a prescindere dalla dimensione del documento, solo in presenza di atti amministrativi rilasciati in formato telematico
Quando un atto è digitale non sempre si applica automaticamente il bollo forfettario da 16 euro. La distinzione decisiva è tra atti/provvedimenti amministrativi e contratti o atti di obbligazione. Questo è il principio espresso nella risposta a interpello n. 153/2026.
Il caso in esame
La domanda sottoposta all’Agenzia riguarda la corretta applicazione dell’imposta di bollo su atti rilasciati in formato elettronico nell’ambito di procedimenti concessori, in particolare su contratti e atti di obbligazione con cui vengono assegnate le concessioni. Il dubbio deriva dal fatto che il Dpr n. 642/1972, contenente la disciplina dell’imposta di bollo, prevede regole diverse a seconda della natura dell’atto. Se per alcuni atti telematici della pubblica amministrazione, è previsto un bollo forfettario di 16 euro, per le scritture private il bollo resta calcolato per foglio.
Oggetto del quesito, quindi, è se ai contratti e gli atti di obbligazione rilasciati in formato elettronico nell’ambito di procedimenti concessori possa applicarsi il regime forfettario (da 16 euro complessivi) previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici.
Secondo il contribuente che chiede un intervento delle Entrate, per i contratti e atti di obbligazione non esiste una norma che modifichi il criterio ordinario di determinazione dell’imposta in base al formato (digitale o analogico) dell’atto. Quindi, a differenza delle istanze e degli atti/provvedimenti amministrativi telematici, tali contratti dovrebbero restare soggetti al bollo secondo le regole ordinarie.
I principi di diritto che regolano la materia
L’Agenzia richiama il Dpr n. 642/1972, secondo cui sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa allegata. In particolare, vengono in rilievo gli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte Prima, al Dpr 642/1972.
L’articolo 2 (rubricato Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Certificati, copie ed estratti conformi all’originale. Operazioni e servizi bancari e finanziari) si riferisce alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, che creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti; l’articolo 4 (rubricato Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorietà. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile), invece, è relativo agli atti e ai provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta. In linea generale, entrambe le categorie sono soggette a imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Secondo l’articolo 5, comma, 1, lettera a) del Dpr n. 642/1972, il foglio si intende composto da quattro facciate, mentre la pagina è costituta da una facciata.
Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica, l’articolo 1, commi 593 e 594, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto all’articolo 4 della Tariffa il comma 1-quater, introducendo una disciplina speciale: l’imposta di bollo è calcolata in misura forfettaria di 16 euro, «a prescindere dalla dimensione del documento», come specificato dalla la nota 5 all’articolo 4.
Il parere reso dall’Agenzia
L’Agenzia condivide l’orientamento interpretativo proposto dal contribuente secondo cui il regime forfettario da 16 euro è limitato agli atti e provvedimenti amministrativi indicati all’articolo 4 della Tariffa e rilasciati per via telematica. Tale limitazione deriverebbe sia dal dato letterale della norma, sia dai lavori parlamentari della legge di stabilità 2014, che collegano espressamente l’imposta di bollo determinata in misura forfetaria agli atti e ai provvedimenti rilasciati telematicamente dalla pubblica amministrazione.
Diversamente, in assenza di una previsione normativa espressa, non è possibile individuare un regime forfetario dell’imposta di bollo, alternativo a quello ordinario, per gli atti indicati all’articolo 2 della Tariffa (contratti e atti di obbligazione) se rilasciati in formato elettronico.
Di conseguenza, ai fini della quantificazione dell’imposta di bollo, l’Agenzia distingue gli atti in due categorie: la prima è costituita da atti e provvedimenti amministrativi rilasciati al privato all’esito del procedimento concessorio, soggetti all’articolo 4 della Tariffa. Quando tali atti sono rilasciati in via telematica, si applica il regime speciale forfettario (16 euro complessivi), indipendentemente dalla dimensione del documento (articolo 4, comma 1-quater).
Nella seconda categoria rientrano, invece, i contratti e gli atti di obbligazione stipulati nell’ambito dello stesso procedimento concessorio. Tali atti sono soggetti all’articolo 2 della Tariffa, in quanto scritture private o atti che documentano rapporti giuridici. A essi non si applica il regime forfettario telematico, in quanto manca una previsione normativa espressa. L’imposta, pertanto, è dovuta nella misura ordinaria di 16 euro per ogni foglio, anche se il documento è formato o rilasciato in modalità digitale.
Con tale risposta l’Agenzia ha, in sostanza, espresso il principio secondo cui la forma (analogica o digitale) non è sufficiente, di per sé, per applicare il bollo determinato in misura forfetaria, ma occorre prima qualificare giuridicamente l’atto: se è un provvedimento amministrativo, può applicarsi il forfait; se è un contratto o un atto di obbligazione, l’imposta di bollo si applica in misura ordinaria.
Fonte: FiscoOggi
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