Normativa e prassi

15 Febbraio 2023

Donazione a ente no-profit, l’agevolazione chiama l’iscrizione

Con la risposta n. 215 del 15 febbraio 2023, l’Agenzia ha chiarito che l’ente che dona un immobile di categoria D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale “bene strumentale per natura” e oggetto di ammortamento, a favore di una coop sociale, iscritta al registro delle imprese, che si qualifica ente del Terzo settore, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione dal proprio reddito, deve far riferimento al residuo valore fiscale del bene all’atto del trasferimento.

Un ente di diritto pubblico economico, soggetto Ires, annovera tra le proprie immobilizzazioni materiali un fabbricato di categoria catastale D/6 (“locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro”). In applicazione delle norme civilistiche e fiscali, il fabbricato è stato iscritto nel bilancio dell’ente e il costo del bene è stato oggetto di ammortamento, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 102, comma 2, Tuir. Pur non rientrando tra gli immobili utilizzati per lo svolgimento della propria attività, la struttura si caratterizza come “strumentale per natura”, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir.

L’istante vuole donare l’immobile a una società cooperativa sociale iscritta nell’apposita sezione del registro imprese e conseguentemente iscritta al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a far data dal 20 luglio 2022.
In relazione a detta donazione, l’ente chiede se possa fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo, di cui all’articolo 83, comma 2, Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e se, ai fini della valorizzazione del bene immobile, si possa far riferimento all’articolo 3, comma 2, Dm n. 28/11/2019.

L’Agenzia premette che l’articolo 83 menzionato, modificato da ultimo dall’articolo 26 Dl n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2022, disciplina un sistema di detrazioni e deduzioni a beneficio delle persone fisiche, enti e società, che effettuano erogazioni liberali nei riguardi degli enti del Terzo settore, iscritti al Runts.
Il comma 2 dell’articolo 83 citato dispone che “le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2”.

Scrutinando la normativa di riferimento, emerge che, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione, in caso di donazione di beni strumentali, l’ammontare della deduzione è determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene mentre nelle altre ipotesi in base al valore normale.
Al riguardo, poiché l’articolo 83, comma 2, del Codice disciplina una deduzione dal reddito complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile si deve ritenere che il richiamo ai “beni strumentali”, operato dal citato articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale, debba essere riferito, nel caso degli immobili, a quelli che possano qualificarsi come strumentali ai sensi dell’articolo 43 del Tuir.

In sostanza, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione prevista dall’articolo 83, comma 2 del Codice del Terzo settore, in caso di donazione di immobili strumentali “per destinazione” o “per natura”, ai sensi dell’articolo 43 Tuir, l’ammontare della deduzione viene determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all’atto del trasferimento (cfr anche risoluzione 330/1989).
L’agevolazione si applica, quindi, in relazione alle erogazioni effettuate nei riguardi di tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. In questo senso, l’articolo 4 del Codice identifica quali siano gli enti del Terzo settore e il successivo articolo 11 dispone che, per le imprese sociali, “l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”. La medesima disposizione – osserva l’Agenzia – trova applicazione anche nei riguardi delle cooperative sociali, incluse di diritto tra le imprese sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Codice.

Ciò posto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del Codice, le agevolazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dai beneficiari in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del medesimo Codice in base al quale “il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Quanto, poi, all’entrata in vigore delle disposizioni del Codice del Terzo settore, l’articolo 104, comma 2, dispone che le norme del Titolo X, relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, “si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Tuttavia, l’articolo 26 del decreto “Semplificazioni” ha previsto che le disposizioni in questione si applichino a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo registro.
Per effetto di tale modifica normativa, pertanto, a decorrere dal 23 novembre 2021, data di avvio dell’operatività del Runts, disposta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto direttoriale n. 561/2021, la disposizione prevista dall’articolo 83 si applica, oltre alle Onlus, anche alle erogazioni effettuate a beneficio degli enti del Terzo settore, di cui al comma 1 dell’articolo 82 del Codice.

In conclusione, tenuto conto che l’istante intende donare un immobile di categoria catastale D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale “’bene strumentale per natura’” e oggetto di ammortamento, a favore di una società cooperativa sociale, iscritta al registro delle imprese (che tiene luogo dell’iscrizione al Runts), che si qualifica ente del Terzo settore, l’Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione prevista dall’articolo 83, comma 2 Tuir, debba far riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all’atto del trasferimento.

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