30 Luglio 2026
Bonus e stock options variabili: come evitare l’addizionale del 10%
L’agevolazione è subordinata a un versamento a favore di enti del Terzo settore di importo almeno pari al doppio della somma dovuta in caso di mancata donazione
Novità in arrivo per i datori di lavoro del settore finanziario. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate vengono infatti fornite le indicazioni per fruire dell’agevolazione prevista in caso di bonus ed emolumenti variabili pagati sotto forma di bonus e stock options. L’agevolazione in esame, relativa agli emolumenti erogati ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026.
Più nel dettaglio, ricordiamo che la misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 199/2025, che ha inserito il comma 2-ter nell’articolo 33 del Dl 78/2010. La nuova disposizione stabilisce che, in presenza di determinati requisiti previsti dalla norma, non si applica, ai contribuenti interessati dalla norma, l’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili eccedenti la quota fissa della retribuzione.
Lo stesso comma 2-ter rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la messa a punto delle regole pratiche attuative della disciplina necessarie per consentire agli interessati di beneficiare dell’agevolazione.
La disapplicazione passa per il Terzo settore
Il provvedimento specifica le condizioni di accesso alla disciplina di favore. In particolare, chiarisce che per beneficiare del trattamento di vantaggio, chi eroga gli emolumenti variabili deve effettuare, a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), un versamento almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento.
Inoltre, occorre che i destinatari delle donazioni siano effettivamente indipendenti rispetto a chi eroga gli emolumenti: non possono, quindi, essere scelti enti che controllano il donatore, che ne sono controllati o che appartengono al medesimo gruppo di controllo.
Il versamento deve essere commisurato all’intero ammontare dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta cui si riferisce l’agevolazione.
Il versamento incompleto non fa perdere l’agevolazione
Il documento continua fornendo indicazione sulle modalità con cui effettuare il versamento agli enti del Terzo settore.
Per usufruire dell’agevolazione, la somma deve essere donata tramite bonifico. Il provvedimento, tuttavia, riconosce validi anche i pagamenti eseguiti prima della sua pubblicazione con strumenti diversi, purché tracciabili e regolarmente rendicontati dall’ente beneficiario.
È, inoltre, prevista una tutela per i casi in cui, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che l’importo già versato sia inferiore al minimo richiesto dalla norma, pari al doppio dell’addizionale dovuta. In questa situazione l’erogatore non perde automaticamente il beneficio, ma può integrare la somma mancante effettuando un versamento aggiuntivo agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998 (consegna Certificazioni unica).
Come compilare la dichiarazione dei redditi
Chi attribuisce stock option e bonus agevolabili ai beneficiari della misura deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi sia l’ammontare delle somme versate sia i codici fiscali degli enti beneficiari e sono tenuti a conservare la documentazione che dimostri l’addizionale complessivamente dovuta e gli importi effettivamente erogati.
Infine, nella Certificazione unica (Cu) rilasciata ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono gli emolumenti variabili, il sostituto d’imposta deve attestare la mancata applicazione dell’aliquota addizionale del 10%, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2-ter che disciplina la misura.
Decorrenza
Le disposizioni previste dal provvedimento si applicano dalle remunerazioni variabili erogate a partire dal 1° gennaio 2026. Poiché il modello Redditi che conterrà le informazioni richieste dal provvedimento stesso sarà approvato solamente nel 2027, è previsto un regime transitorio per i versamenti effettuati nel corso del 2026. In particolare, i versamenti eseguiti dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, qualora questa avvenga prima del 31 dicembre 2026, dovranno essere riportati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nello stesso modello dovranno essere indicati anche i versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
Fonte: FiscoOggi
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