30 Luglio 2026
Borse di studio Its Academy: esenzione Irpef dal 2025
Confermata la non imponibilità, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, delle somme ricevute dagli studenti per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori
Dal 2025 le borse di studio erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori-Its non dovranno essere assoggettate all’Irpef né riportate nella dichiarazione dei redditi. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con una nuova Faq, pubblicata sul sito istituzionale nell’area Risposte alle domande più frequenti – modello 730 e Risposte alle domande più frequenti – modello Redditi Persone fisiche.
La domanda, a cui l’Agenzia ha dato risposta affermativa, è se per l’anno d’imposta 2025 (per cui è attualmente in corso la campagna dichiarativa) tra i redditi esenti possono essere ricomprese le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori-Its.
La novità si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 99/2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, riconoscendo agli Its Academy un ruolo strategico nella formazione di tecnici altamente specializzati e nel raccordo tra istruzione e mondo produttivo.
Già la legge istitutiva prevede, all’articolo 4, comma 6, che le fondazioni Its Academy destinino con priorità le erogazioni liberali in denaro ricevute (al netto di quelle derivanti dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio), alla contribuzione per le spese di locazione degli studenti e al sostegno del diritto allo studio, comprese le borse di studio previste dall’articolo 5, comma 4, lettera a) della legge stessa. Quest’ultima disposizione si riferisce a quei percorsi formativi strutturati secondo standard organizzativi minimi, in particolare a quei percorsi in cui «ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L’attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all’estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio».
L’articolo 10 del Dl n. 45/2025 (convertito dalla legge n. 79/2025) ha introdotto nell’articolo 4 della legge n. 99/2022 il nuovo comma 9-bis, stabilendo espressamente che, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’Irpef le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, comprese le borse di studio previste dall’articolo 5, comma 4, lettera a).
L’intervento assume particolare rilievo perché, in assenza di una specifica previsione agevolativa, tali somme sarebbero state ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir. Con l’introduzione dell’esenzione, invece, le borse di studio non producono reddito imponibile e, conseguentemente, non devono essere indicate né nel modello 730 né nel modello Redditi Persone fisiche.
Fonte: FiscoOggi
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